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05 ottobre 2012
Contratto di fideiussione - validità del modulo contrattuale
"Il ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia trascurato di vagliare l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di fideiussione da lui sottoscritto, con importo e data in bianco, senza che vi fosse stata prestazione di consenso in ordine ad un elemento essenziale del contratto stesso. Aggiunge, poi, che, avendo la stessa corte territoriale manifestato riserve sulla correttezza del comportamento della banca, al punto da farne discendere la compensazione delle spese di causa, sarebbe contraddittorio non averne dedotto l'inefficacia della garanzia fideiussoria, alla luce del principio per il quale questa viene meno quando il creditore non abbia osservato l'obbligo di comportarsi secondo buona fede.
Col secondo motivo il ricorrente imputa al giudice d'appello di avere erroneamente considerato irrilevante, ai fini della decisione, la circostanza che sul modulo recante il contratto di fideiussione figurasse una data non corrispondente al vero, e lamenta che nell'impugnata sentenza si sia fatta questione del modo in cui sarebbe stato adempiuto il patto di riempimento del foglio parzialmente firmato in bianco, oltre che dell'eventuale annullabilità della fideiussione per dolo, senza che mai domande in tal senso fossero state da lui proposte.
Per la medesima ragione, nel terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione da parte della corte territoriale anche del disposto dell'art. 112 c.p.c..
Nessuna di tali doglianze appare meritevole di accoglimento.
In ordine alla prima di esse è decisivo il rilievo della corte d'appello secondo cui il modulo contrattuale sottoscritto dal sig. A.R., persona dotata di un livello culturale sicuramente adeguato a fargli ben comprendere il significato e la portata giuridica di tale sottoscrizione, aveva un contenuto sufficientemente chiaro. Non avendo l'odierno ricorrente - come la stessa corte d'appello non manca di sottolineare - fornito prova alcuna di quanto da lui affermato, in ordine alle circostanze che avrebbero accompagnato la sottoscrizione di detto contratto, il solo fatto che tale sottoscrizione sia stata apposta in una data diversa da quella ivi indicata non basta certo a configurare la pretesa nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto. Per sostenere il contrario, e quindi per sorreggere la censura rivolta sul punto alla motivazione dell'impugnata sentenza, sarebbe stato indispensabile che il ricorrente avesse almeno riportato il tenore del contratto da lui sottoscritto - asseritamente - con l'importo in bianco, non potendo il giudice di legittimità procedere ad accertamenti diretti circa il contenuto delle risultanze istruttorie.
Ma dal ricorso non è dato ricavare quali elementi fossero indicati nel modulo contrattuale di cui si parla e ciò impedisce di rimettere in discussione il surriferito accertamento della corte di merito. Nè appare pertinente il richiamo ai principi in tema di obbligo di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del contratto, volta che il ricorrente mai afferma di aver fatto riferimento a tale questione nel giudizio di merito (o, comunque, non indica se ed in quale atto difensivo lo avrebbe fatto), e che le modalità esecutive del contratto non si riflettono comunque certo sulla pretesa nullità dello stesso per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto.
Che la corte d'appello vi abbia fatto cenno per motivare la pronuncia sulle spese di causa non intacca,- evidentemente, tale rilievo.
Quanto, poi, al fatto che la stessa corte distrettuale si sia soffermata ad escludere la ravvisabilità, nel caso in esame, di un'ipotesi di riempimento abusivo del modulo contrattuale firmato in bianco, nonchè del dolo che avrebbe condizionato la prestazione del consenso da parte del fideiussore, senza che tali questioni fossero state dedotte in causa (o almeno non in questi esatti termini) dalla difesa dell'opponente al decreto ingiuntivo, non si vede come ne possa scaturire una ragione di annullamento dell'impugnata sentenza.
Se, infatti, l'opponente aveva unicamente dedotto la mancanza di prestazione del suo consenso alla fideiussione e la nullità di questa per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, una volta che la corte d'appello abbia dato risposta a tali difese nel modo già dianzi ricordato l'ulteriore confutazione di altri argomenti difensivi, ove pure erroneamente individuati, risulterebbe superflua ma non certo tale da mettere in discussione le ragioni per le quali sono state disattese le difese effettivamente formulate dalla parte."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 27-09-2012, n. 16491
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