26 ottobre 2012

Giurisdizione.


"La questione di giurisdizione va difatti risolta (essendo entrambe le parti contrattuali sottoposte a diritto della U.E.) alla luce del Regolamento n. 44 del 2001, la cui regola generale (al pari di quella dettata nella Convenzione di Bruxelles) è contenuta nel disposto dell'art. 2, primo comma, in forza del quale le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato (mentre il titolo 2^, sezione 2 della Convenzione prevede talune competenze speciali, da interpretarsi, peraltro, in senso restrittivo e non oltre le ipotesi prese esplicitamente in considerazione dalla Convenzione medesima, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia).

La società [...] ha, pertanto, del tutto legittimamente convenuto dinanzi al giudice italiano l'odierna ricorrente - avente sede in Italia - senza che quest'ultima possa dolersi del fatto che la creditrice non abbia inteso avvalersi della competenza giurisdizionale alternativa (e facoltativa) del luogo di cui all'art. 5, n. 1 del citato Regolamento.

Le ulteriori questioni sollevate in ricorso, relative all'applicazione della legge sostanziale, appaiono, pertanto, del tutto ininfluenti ai fini del decidere.

Alla medesima soluzione si giunge, ad avviso del collegio, applicando, nella specie, le indicazioni normative di cui al Regolamento CE 593/2008 (che individua, in assenza di convenzioni in deroga, la legge applicabile in quella del Paese di residenza abituale del venditore), ovvero della Convenzione di Vienna dell'11.4.1980 in tema di vendita di beni mobili (a mente della quale, ancora una volta, giudice competente a conoscere delle relative vicende è quello del Paese ove è ubicata la sede degli affari del venditore, come evidenziato da questa Corte, in vicenda analoga a quella odierna, con la sentenza di cui a Cass. ss.uu. 22239/2009)."

Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 10-10-2012, n. 17245

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