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26 ottobre 2012
Giurisdizione: le "regole del gioco" e le regole espressione di discrezionalità amministrativa.
"Resistono con controricorso la Lega delle Società di pallacanestro di serie A, la FIP (che ha depositato memoria) e il CONI. Il ricorso, benchè suggestivamente argomentato, non può essere accolto. Questa Corte, con ordinanza n. 18052 del 2010 (pronunciata in una vicenda del tutto analoga a quella odierna, che interessò la Federazione Italiana Giuoco Calcio), ha difatti escluso che la questione relativa alla configurabilità, o meno, di una situazione soggettiva giuridicamente rilevabile e tutelabile rientri tra quelle attinenti alla giurisdizione, costituendo essa, di converso, vicenda di solo merito, tale, pertanto, da poter essere legittimamente scrutinata da solo giudice del merito. A tale principio il collegio intende dare continuità, non senza rilevare, ancora, che la decisione del Consiglio di Stato - nella parte in cui evidenzia come la questione oggi oggetto di contestazione (che non sarebbe uscita dai contini della giustizia sportiva volta che la parte interessata si fosse diligentemente attivata allorquando l'irregolarità della partecipazione dell'atleta che militava nelle fila delle Pallacanestro Treviso era divenuta ufficiale) rientrasse tout court nell'ambito di una procedura volta a governo di regole tecnico sportive (le cd. "regole del gioco"), e non anche di regole espressione di discrezionalità amministrativa, onde l'interesse di cui la parte si era resa portatrice, di mero fatto, era tale da non consentire revocazione della giurisdizione amministrativa - appare del tutto conforme alle regole ed ai principi che ne delimitano la giurisdizione, sì che, sotto questo concorrente profilo, in nessun modo pare potersi affermare che la pronuncia si sia risolta in una vicenda di denegata giustizia."
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-10-2012, n. 17244
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