26 ottobre 2012

Il c.d. "Preuso" e utilizzatori di frequenze radiotelevisive.


"Il ricorso (ammissibile in rito, stante la manifesta infondatezza delle eccezioni sollevate dalla società resistente in ordine alla tempestività dell'atto di impugnazione ed alla validità del mandato ad litem) deve essere respinto nel merito, attesane la manifesta contrarietà a consolidati principi di diritto predicati, in tema di contestazioni tra privati in ordine al cd. "preuso", da questa corte regolatrice (per tutte, Cass. ss.uu. n. 17465 del 2009, e prima ancora, tra le altre, Cass. 11621/1997, onde l'ininfluenza del - pur esatto - rilievo della corte di appello di Napoli in ordine al giudicato formatosi in sede di cognizione), che ha avuto più volte modo di affermare, a sezioni unite, come il titolare di impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale che utilizzi di fatto e con preuso, anche in mancanza dell'autorizzazione amministrativa, una certa banda di frequenza, è portatore, nei confronti di altro utilizzatore privato che si trovi nella medesima condizione ed interferisca sulla stessa frequenza, di posizioni giuridiche soggettive tutelabili davanti al giudice ordinario, sia in sede possessoria che petitoria."

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 10-10-2012, n. 17243

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