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16 ottobre 2012
Esercizio del potere di disporre di indagini a mezzo di polizia tributaria: al Giudice piena facoltà
"E' patimenti infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 9, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che la Corte d'Appello ha disatteso le risultanze della documentazione fiscale sulla base di elementi presuntivi. omettendo di disporre indagini di polizia tributaria, richieste dalla G. e dal Pubblico Ministero ed alle quali egli non si era opposto.
L'esercizio del potere di disporre indagini a mezzo della polizia tributaria sui redditi e sui beni dei genitori, previsto dall'art. 155 c.c., comma 6, (nel testo modificato dalla L. 8 febbraio 2006, n. 54, applicabile anche nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, di detta legge) ai fini del riconoscimento e della determinazione del contributo dovuto per il mantenimento dei figli, non costituisce infatti un dovere, imposto dalla semplice contestazione delle parti in ordine alle rispettive condizioni economiche, ma è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2005. n. 10344; 21 giugno 2000, n. 8417); quest'ultimo, potendo disporre le indagini anche d'ufficio, non può rigettare la richiesta di attribuzione dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali tale richiesta si fonda, ma può ben prescinderne, ove ritenga aliunde raggiunta la prova delle disponibilità patrimoniali e delle potenzialità reddituali dell'obbligato (cfr. Cass., Sez. 1^, 18 giugno 2008, n. 16575; 28 aprile 2006, n. 9861).
Qualora pertanto, come nella specie, il diniego delle indagini sia riconducibile ad una vantazione di superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza degli elementi istruttori acquisiti, la relativa decisione non è censurabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'insufficienza della motivazione addotta a fondamento dell'attribuzione o della determinazione dell'assegno, non configuratale nel caso in esame, avuto riguardo all'appagante disamina della situazione economico-patrimoniale del ricorrente, emergente dal decreto impugnato."
Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-10-2012, n. 16923
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