Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
16 ottobre 2012
Comunione e condominio: l'amministratore e sua legittimazione passiva e litisconsorzio
"L'attuale ricorrente aveva affermato di aver posseduto il vano soffitta per più di un ventennio, e dunque di averlo acquistato per usucapione. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto accertare, comunque, anche in via incidentale - e non sembra lo abbia fatto - se S. A.S. fosse proprietario del vano soffitta, e in mancanza di altro titolo di acquisto, se lo stesso lo avesse acquistato per usucapione. D'altra parte, come pure ha evidenziato lo stesso Tribunale di Chieti: nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e, successivamente, confermate definitivamente, all'udienza del 3 ottobre 2002, l'attore (attuale ricorrente) non aveva richiesto il mero accertamento dell'errore materiale, ma una ben più ampia domanda avente ad oggetto l'accertamento del fatto che egli fosse titolare di una quota pari a 7,66 millesimi di proprietà, e dunque, avrebbe chiesto un accertamento di proprietà. Nè l'affermazione del condominio, resa nell'atto di costituzione in giudizio, di aver precedentemente rivendicato la proprietà del vano soffitta con una causa promossa davanti al Tribunale di Chieti, probabilmente non ancora conclusasi, poteva sollevare il Giudice del merito ad accertare la proprietà dell'attuale ricorrente in ordine al vano soffitta. Lo stesso accertamento in ordine alla carenza di legittimatio ad processum e ad causam dell'attore, non poteva che essere subordinato all'accertamento del titolo di proprietà, mentre, invece, sembra che il Tribunale di Chieti abbia escluso la legittimatio ad causam, dando per dimostrato quel che l'attore chiedeva venisse accertato e dichiarato.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'errata applicazione dell'art. 102 c.p.c., comma 2. Avrebbe errato il Tribunale, secondo il ricorrente, per non aver considerato che il Condominio e per esso l'amministratore condominiale, non è soggetto estraneo in una causa riguardante parti comuni, ma è parte attiva, così come lo sono tutti i condomini. Ove il Tribunale avesse ritenuto che il Condominio fosse parte attiva nel giudizio di cui si dice, aveva l'obbligo di disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 c.p.c., comma 2.
Anche questo motivo è fondato e va accolto.
Ai sensi dell'art. 1131 c.c., comma 2, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio, esclusiva o concorrente con quella dei condomini, non incontra limiti e sussiste anche in ordine alle azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio da terzi o anche dal singolo condomino; in tal caso, l'amministratore ha il solo obbligo, di mera rilevanza interna e non incidente sui suoi poteri rappresentativi processuali, di riferire all'assemblea, con la conseguenza che la sua presenza in giudizio esclude la necessità del litisconsorzio nei confronti di tutti i condomini."
Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-10-2012, n. 16901
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento