26 ottobre 2012

Cancellazione dal registro delle imprese delle società di persone e effetti sul processo.


"A sua volta l'estinzione della società, come determina la costituzione di una comunione fra gli stessi soci in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione, così - sia pure nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 2312 c.c., comma 2 o all'art. 2495 c.c., comma 2 - rende personalmente responsabili i soci (e i liquidatori, se in colpa circa il mancato pagamento) per i crediti insoddisfatti.

Si tenga presente che gli effetti sostanziali e processuali della cancellazione della società dal registro delle imprese sono già stati definiti dalle Sezioni Unite con sentenza 22.2.10 n. 4062, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese provoca l'immediata estinzione della società di capitali, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo (come accaduto nel caso di specie) dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l'art. 2495 c.c., comma 2, ha affermato l'efficacia costitutiva della cancellazione.

Sempre alla luce di quanto statuito dalle S.U., la natura costitutiva riconosciuta per legge, a decorrere dal 1.1.04, degli effetti delle cancellazioni già iscritte (e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono) suggerisce, in via di applicazione analogica e di interpretazione costituzionalmente conforme, uguale vicenda estintiva anche per quelle di persone, affinchè sia garantita la parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società.

L'applicazione analogica alle società di persone di tale vicenda estintiva espressamente regolata per quelle di capitali impone di estendere anche alle prime i principi elaborati per le altre, in particolare quello secondo cui (cfr. Cass. 15.10.08 n. 25192, 18.9.07 n. 19347, 28.8.06 n. 18618) la cancellazione dal registro delle imprese produce la perdita della capacità processuale della società.

Dopo la cancellazione dal registro delle imprese (anche) di una società di persone, quindi, il processo può essere instaurato soltanto da (o nei confronti di) soggetti effettivi, senza eccezione neppure in caso di ignoranza della giuridica cessazione della società (cfr. Cass. 10.11.10 n. 22830)."

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-10-2012, n. 17261

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