26 ottobre 2012

La materia delle opposizioni esecutive.


"Osserva, preliminarmente il Collegio che la normativa riguardante il regime delle impugnazioni dei provvedimenti in materia di opposizioni esecutive ha subito diverse modifiche negli ultimi anni.

Con riferimento all'opposizione all'esecuzione, per effetto di tale evoluzione normativa, come più volte precisato da questa Corte, alle sentenze che hanno deciso opposizioni all'esecuzione pubblicate prima del 1 marzo 2006 il regime d'impugnazione applicabile è quello dell'appello; alle sentenze pubblicate successivamente, si applica la diversa regola della non impugnabilità, ai sensi del nuovo testo dell'art. 616 c.p.c., introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, art. 14, con la conseguenza dell'esclusiva ricorribilità per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7; per le ipotesi, invece, in cui il giudizio di primo grado sia pendente alla data di entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 (4 luglio 2009), deve trovare applicazione, ai sensi dell'art. 49 di tale legge, la nuova disposizione dell'art. 616 c.p.c. che ha eliminato la previsione della non impugnabilità e ripristinato l'appellabilità delle pronunce di primo grado (v., ex multis, Cass. 1402/2011; Cass. 20324/2010; Cass. 19605/2010).

La sentenza impugnata è stata depositata in epoca successiva al 1 marzo 2006 (ed antecedente al 4 luglio 2009), data in cui è entrato in vigore il nuovo testo dell'art. 616 c.p.c., introdotto dalla citata L. n. 52 del 2006, onde trova applicazione, nella specie, il regime intermedio d'impugnazione che prevede l'immediata ricorribilità per cassazione (v., ex multis, Cass. 16781/2011) ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, tanto se si tratta di giudizi introdotti prima dell'inizio dell'esecuzione, e quindi sotto forma di opposizione a precetto, quanto se si tratta di opposizione introdotte dopo (v. ex multis, Cass. 9591/2011 ed alle successive conformi).

Ne consegue che con il rimedio impugnatorio straordinario sono deducibili soltanto i vizi di violazione di legge, non anche quelli di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; inoltre, il difetto di motivazione su questioni di fatto rientra nella violazione di legge, che legittima la proposizione del ricorso straordinario, quando si traduca nella radicale carenza della motivazione, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili sì da integrare l'insufficienza o l'irrazionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti (ex multis, Cass. 2043/2010, 12027/2010, 26426/2008; SU. 319/1999)."

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-10-2012, n. 17263

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