26 ottobre 2012

Erede e legatario.


"Secondo l'orientamento di questa Corte, in materia di distinzione tra erede e legatario, l'assegnazione di beni determinati deve interpretarsi, ai sensi dell'art. 588 cod. civ., come disposizione ereditaria (institutio ex re certa), qualora il testatore abbia inteso chiamare l'istituito nell'universalità dei beni o in una parte indeterminata di essi, considerata in funzione di quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato, se abbia voluto attribuirgli singoli individuati beni. L'indagine diretta ad accertare se ricorra l'una o l'altra ipotesi, si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito, ed è, quindi, incensurabile in sede di legittimità se conseguentemente motivato (v., sul punto, Cass., sent. n. 3016 del 2002).

L'indagine diretta ad accertare se il testatore, nell'attribuire beni determinati, abbia posto in essere una institutio in re certa, conferendo così al beneficiario il titolo di erede, oppure un legato, integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della motivazione (Cass., sentt. n. 13835 del 2007, n. 3016 del 2002, cit.).

Nella specie, la Corte di merito ha fornito articolata ed esaustiva motivazione del proprio convincimento in ordine alla qualità di C.L. di erede del nonno. Al riguardo, essa ha fatto anzitutto riferimento al tenore letterale delle due schede testamentarie, la prima delle quali lo istituiva erede expressis verbis, mentre la seconda, che non smentiva la prima, si soffermava sulle ragioni della scelta di assegnare a L. la casa di (OMISSIS) - che indubbiamente rappresentava la parte più ingente del patrimonio del de cuius -, da ricondurre al desiderio che essa rimanesse in proprietà del maschio della famiglia C.."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-10-2012, n. 17266

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