26 ottobre 2012

Licenziamento disciplinare e affissione del codice disciplinare.


"Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 e degli artt. 345 e 416 c.p.c., nonchè insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, relativamente alla mancata affissione del codice disciplinare, che la Corte territoriale ritenne non necessaria, secondo una deduzione svolta dalla società solo in grado di appello.

Anche tale motivo è infondato.

Ed invero, premesso che la questione della mancata affissione del codice disciplinare fu posta a base del ricorso introduttivo del giudizio da parte del C., la rilevanza o meno dell'adempimento non solo non costituisce una eccezione in senso stretto ma mera difesa, ed inoltre, e per ciò, ben può essere rilevata dal giudice nell'esercizio del suo potere di accertare la conformità del fatto sottoposto al suo esame alle norme dell'ordinamento.

Nella specie la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi più volte affermati da questa Corte (Cass. n. 16291/04; Cass. n. 19306/04; Cass. n. 1926/11) secondo cui ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione convenzionale."

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-10-2012, n. 17258

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