21 settembre 2012

Sproporzione tra spese liquidate dal Giudice e valore della causa.


"Da accogliere è invece il quinto motivo di ricorso, con cui il ricorrente si duole della liquidazione delle spese di lite, stabilita in milleottocento Euro oltre iva e c.p.a., sebbene il valore della lite fosse solo di 172 Euro e parte opponente non avesse neppure depositato nota spese.

Fondatamente il ricorso si chiede quale sia stato il "criterio di ragionevolezza utilizzato dal giudice di prime cure per fondare il proprio giudizio di equità".

Manca infatti in sentenza, sebbene la liquidazione sia estranea ad ogni parametro tariffario conosciuto, qualsiasi giustificazione e motivazione della liquidazione.

L'omessa indicazione, in caso di abnorme superamento del massimo tariffario, del diverso criterio adottato per discostarsi dai limiti posti dalle tariffe, e delle ragioni per le quali il giudice abbia ritenuto che il relativo superamento non contrasti con i principi sottesi all'adozione ed al contenuto delle tariffe rende palese la sussistenza della violazione dei principi informatori della materia.

Discende da quanto esposto l'accoglimento del solo quinto motivo ricorso.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la cognizione rimessa ad altro giudice di pace di Catania per nuova liquidazione delle spese di lite controverse e di quelle di questo giudizio. Va precisato che l'amministratore non necessitava di preventiva autorizzazione dell'assemblea per agire in giudizio, richiesta soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell'amministratore stesso (Cass. SU 18331/10; 21841/10)."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-09-2012, n. 15638

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