18 settembre 2012

La cartella, quale 1° atto che informa della sanzione, è impugnabile ex art. 22 L. 689/81


"Il ricorrente ha impugnato sei diversi verbali per violazioni al codice della strada, assumendo di non aver mai ricevuto regolare notifica degli stessi, perchè eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c., e di aver avuto conoscenza dei verbali in questione soltanto il 21 dicembre 2009 in occasione di un suo accesso ad Equitalia di Sassari per il pagamento di altri di tributi.

Il ricorrente ha chiaramente indicato la natura recuperatoria dell'opposizione proposta, che poneva a suo fondamento la mancata notificazione dell'atto presupposto.

Il giudice di pace non avrebbe dovuto pronunciarsi ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 1, dovendo invece verificare la correttezza dell'assunto in ordine alla mancata conoscenza dell'atto presupposto ed in relazione ai vizi di notifica denunciati.

Costituisce, infatti, orientamento consolidato di questa Corte, pienamente condiviso da questo Collegio, il principio secondo cui in relazione alla cartella esattoriale o all'avviso di mora emessi per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie è ammissibile l'opposizione L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, allorchè la parte assuma che tali atti sono i primi attraverso i quali essa è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale in quanto sia mancata la notifica dell'ordinanza ingiunzione (Cass. 18-7-2005 n. 15149, Cass. 13-3-2007 n. 5871), come appunto nella fattispecie.

Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso giudice di pace dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità."

Cass. civ. VI - 2, Ord., 14-09-2012, n. 15479

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