14 settembre 2012

Il TAR Brescia spiega come applicare il DM 140/12 di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi professionali.


Rilevato:
- che con istanza depositata il 9 luglio 2012 l’avv. G. M., difensore di F. M., ammesso al gratuito patrocinio nel ricorso 631/2011 R.G. di questo Tribunale, definito con la sentenza 19 luglio 2012 n°1121, così come da decreto 29 maggio 2012 n°15 della competente Commissione, ha domandato la liquidazione del compenso a lui spettante;
- che la materia è disciplinata dal D.M. Giustizia 20 luglio 2012 n°140, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 22 agosto 2012, che ai sensi del proprio art. 42 entra in vigore dal giorno successivo alla propria pubblicazione e ai sensi del precedente art. 41 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la propria entrata in vigore;
- che ai sensi degli artt. 1 comma 3 e 7 di tale decreto lo stesso è comunque applicabile in via analogica a tutti i casi di liquidazione del compenso di professionisti, nella specie dell’avvocato, e impone una liquidazione onnicomprensiva, facendo quindi venir meno la pregressa distinzione fra diritti e onorari;
- che nella specie il giudizio aveva ad oggetto una questione sulla quale, all’epoca della proposizione del ricorso, esisteva una giurisprudenza favorevole del tutto costante e inequivoca (possibilità di ottenere la cd. legalizzazione del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale pur in presenza di una condanna per l’abolito reato di cd. clandestinità), tanto che esso è stato definito con sentenza di cessata materia del contendere per essersi la p.a. rideterminata in via di autotutela;
- che quanto sopra rileva ai fini della liquidazione, poiché la stessa si compie avuto riguardo alla complessità della questione ai sensi dell’art. 4 comma 2 del decreto, e nel caso di sentenze di rito, ai sensi dell’art. 10, comporta un compenso ulteriormente ridotto del 50%;
- che in ogni caso ai sensi dell’art. 1 comma 7 del decreto il compenso da esso previsto è indicativo, e può essere diminuito al di sotto dei minimi in casi in cui, come il presente, la causa sia di minima complessità;
- che pertanto, considerata la causa di valore indeterminabile, si reputa equo il compenso di cui in dispositivo;
- che non possono essere riconosciute le spese reclamate, in quanto non documentate, ricordandosi che la notifica a favore degli ammessi al gratuito patrocinio è a sua volta gratuita;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) liquida a favore dell’avv. G. M. per il patrocinio a spese dello Stato del sig. F. M. nel ricorso n°631/2011 R.G. di questo Tribunale la somma omnicomprensiva di € 1.000 (mille) oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Stefano Tenca, Consigliere
Francesco Gambato Spisani


T.A.R. / T.A.R. Lombardia - Brescia / Ordinanza 10 settembre 2012


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