18 settembre 2012

Il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi.


"L'avv. D.F.P., difensore d'ufficio di M. Z. nel processo penale svoltosi a carico di quest'ultimo innanzi al Tribunale di Milano, domandava al giudice innanzi al quale aveva svolto il proprio ufficio la liquidazione delle spese e delle competenze a lui spettanti, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, dopo aver invano notificato al patrocinato, irreperibile e di residenza, domicilio e dimora sconosciuti, apposito decreto ingiuntivo di pagamento. Il giudice, escluse le spese e le competenze concernenti il tentativo di recupero, riduceva il dovuto al solo onorario difensivo (Euro 300,00) e alle spese generali e agli accessori di legge, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Milano per la liquidazione del compenso spettante ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a carico dello Stato.

L'opposizione ex art. 170, D.P.R. cit. proposta dall'avv. D. F. era respinta dal Tribunale, il quale riteneva che nella ridetta fonte di cognizione non vi era alcuna norma esplicita che prevedesse la liquidazione delle spese sostenute dall'avvocato per recuperare coattivamente le sue spettanze, ed osservava che, in concreto, già a priori il procedimento esecutivo instaurato dall'avvocato opponente nei confronti del suo assistito appariva vano, atteso che questi soggiornava irregolarmente in Italia ed era senza fissa dimora. Rilevava, infine, che per il resto il decreto di liquidazione non era stato impugnato.

[...]

Due i motivi d'impugnazione.

Il primo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82, 116 e 117, nonchè della L. n. 794 del 1942, art. 29, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il giudice dell'opposizione ha disatteso i precedenti, pure richiamati in quella sede, di Cass. penale nn. 28117/07 e 27473/09, che hanno riconosciuto al difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, il diritto di percepire il rimborso dei compensi ad essa relativi.

[...]

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto occasione di affermare che il difensore d'ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 82 e 116. Ciò in quanto l'esperimento della procedura monitoria costituisce un passaggio obbligato per chiedere la liquidazione del compenso ai sensi delle precitate norme, sicchè i relativi costi, comprensivi di spese, diritti e onorari, non possono restare a carico del professionista, ma devono rientrare fra quelli rimborsabili dall'erario (Cass. n. 24104/11, che richiama espressamente Cass. penale nn. 27473/09 e 1630/08)."

Cass. civ. VI - 2, Ord., 13-09-2012, n. 15394

Nessun commento: