21 settembre 2012

Il compenso per prestazioni professionali e la convenzione intervenuta fra le parti.


"Anche il secondo motivo di ricorso, che denuncia violazione dei minimi tariffari obbligatori e degli artt. 1339, 1418, 1419 e 2233 c.c., art. 112 c.p.c. è palesemente infondato.

La Corte d'appello ha individuato una prima ratio decidendi, costituita dalla mancata prova che il compenso forfettario fosse inferiore ai minimi tariffari. Ha comunque opportunamente osservato che in ogni caso la pattuizione di un compenso inferiore a tali minimi sarebbe stata perfettamente legittima. Ha anche indicato un preciso precedente di legittimità che specifica come tra privato e professionista (quali sono il committente M. e l'architetto B.) è possibile pattuire un compenso che deroghi ai minimi della tariffa professionale (Cass. 1223/03).

Incomprensibilmente il ricorso propone una diversa interpretazione di questa sentenza, ma la Corte intende ribadire, come ha fatto di recente (con Cass 21235 del 05.10.2009) che "il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36 Cost., comma 1, applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato. La violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari (quale, per gli ingegneri ed architetti, quello contenuto nella L. 5 maggio 1976, n. 340) non importa la nullità, ex art. 1418 c.c., comma 1, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'incera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale".

Pertanto ove anche l'accordo forfettario abbia condotto a un importo inferiore ai minimi tariffari giustamente viene considerato legittimo."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-09-2012, n. 15628

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