06 settembre 2012

Contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza.


"La censura è infondata. Secondo quanto affermato da questa Corte (Sent. n. 12622 del 24/05/2010; sent. 9/5/2007 n. 10637; n. 17392 del 30/08/2004) sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale. Una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in esame, in cui il detto contrasto è chiaramente riconducibile a semplice errore materiale conseguente ad una mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza, e che, come tale, può essere percepito e rilevato "ictu oculi", senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto resta individuabile ed individuato senza incertezza."

Cass. civ. Sez. VI, Ord., 04-09-2012, n. 14801

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