06 settembre 2012

Impugnazione per nullità del lodo: arbitrato rituale e irrituale.


"La sentenza impugnata, dopo avere incidentalmente ritenuto irrilevante la qualificazione del lodo, lo ha giudicato nullo in quanto emesso da arbitri privi di potestas iudicandi, sulla base di una clausola compromissoria inefficace nei confronti delle eredi di Ba.Si.. La corte territoriale è così incorsa in errore di diritto, poichè solo nel caso in cui il lodo fosse stato rituale essa avrebbe potuto giudicare sulla validità dello stesso in sede di impugnazione, ai sensi dell'art. 828 c.p.c.. E' infatti giurisprudenza costante che l'impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla corte d'appello è proponibile, ai sensi degli artt. 827 ss. c.p.c., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, l'impugnazione predetta non è ammissibile (ancorchè si impugni il lodo allegando la nullità della clausola compromissoria), essendo legittimamente esperibile la sola azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (v. Cass. n. 2213 del 2007, n. 9392 del 2004, n. 10035 del 2002, n. 15070 del 2000). La corte di merito, inoltre, se ha deciso sulla validità del lodo nel giudizio di impugnazione è perchè si è ritenuta competente, il che presuppone che abbia implicitamente rigettato l'eccezione con cui le parti ora ricorrenti avevano chiesto di accertare la natura irrituale del lodo. La medesima questione della natura del lodo è stata ora riproposta e può essere decisa da questa Corte nel senso che si trattava di lodo irrituale, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione della società Autodemolizione, ai sensi dell'art. 828 c.p.c..

E' necessario premettere che, nel caso in cui con il ricorso per cassazione avverso sentenza che abbia pronunciato su impugnazione ex artt. 828 ss. c.p.c. di un lodo arbitrale, sì metta in discussione la qualificabilità come rituale dell'arbitrato, questa Corte deve esaminare e valutare direttamente il patto compromissorio integrante la fonte dell'arbitrato medesimo e non limitarsi al controllo della decisione del giudice del merito, incidendo la soluzione della questione dedotta sul problema processuale dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per nullità (v. Cass. n. 874 del 1995, secondo la quale tale indagine va condotta valutando il patto compromissorio sulla base delle regole proprie dell'ermeneutica contrattuale). Ed è noto che nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro non già una funzione sostitutiva di quella del giudice ma un mandato a definire una controversia sul piano negoziale, attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. Al fine di riconoscere un arbitrato irrituale, è irrilevante l'uso di espressioni tecniche come "controversia" e "giudizio" che, pur essendo peculiari del procedimento giurisdizionale, possono essere utilizzate anche nell'arbitrato irrituale, per mera scelta lessicale dei contraenti, onde indicare in maniera appropriata gli eventuali contrasti di fatto che possano insorgere tra loro e la necessità che vengano sottoposti al vaglio di un collegio arbitrale. Ciò ha indotto questa Corte a propendere per la natura irrituale dell'arbitrato in casi in cui nella clausola compromissoria le parti avevano espressamente attribuito agli arbitri il potere di giudicare secondo equità e senza vincolo formale di espressione del loro giudizio (v. Cass. n. 16718 del 2006), ovvero in mancanza di riferimenti al regime formale della procedura e di qualsiasi volontà di pervenire ad un lodo suscettibile di exaequatur (v. Cass. n. 11976 e 12714 del 2002, n. 5527 del 2001).

Queste caratteristiche tipiche dell'arbitrato irrituale sono riconoscibili anche nella clausola compromissoria di cui si discute, la quale (nel testo riportato nel ricorso e nel controricorso) prevedeva che "Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci o da alcuni di essi, i loro eredi e la società, circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori... Gli arbitri giudicheranno ex bono ed aequo, inappellabilmente senza formalità di procedura"."

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-09-2012, n. 14788

Nessun commento: