"...in realtà, la ricorrente provvide a depositare tempestivamente per la prima volta all'ufficiale giudiziario il ricorso per la notifica in data 10/4/2010, così come emerge dagli atti, e che tale notifica, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario, fu ripetuta con successo il 28/6/2010 allo stesso indirizzo di (OMISSIS), presso il medesimo procuratore domiciliatario. Ne consegue che nessuna negligenza può essere attribuita alla difesa dell'ente notificante in merito agli adempimenti per la corretta notifica dell'atto, per cui su quest'ultimo non possono ricadere le conseguenze di una notifica avvenuta oltre il suddetto termine breve per motivi del tutto indipendenti dalla sua volontà.
Si è, infatti, statuito (Cass. sez. un. n. 3818 del 18/2/2009) che "in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l'ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell'albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica - attuabile anche per via informatica o telematica - arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l'intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall'ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall'attestazione dell'omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell'atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell'impugnazione ai sensi dell'art. 164 c.p.c."."
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-06-2012, n. 9644
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