"Il ricorso merita accoglimento, posto che la motivazione della sentenza di merito appare inadeguata.
La giurisprudenza do questa Corte ha infatti costantemente respinto la tesi della Amministrazione secondo cui le parole "autonoma organizzazione", introdotte nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, dal D.Lgs. 10 aprile 1998, n. 137, costituirebbero soltanto un chiarimento ed una specificazione del requisito della "abitualità" già presente nel testo del 1997. Di guisa che la "autonoma organizzazione" ben potrebbe estrinsecarsi "nell'impiego dell'intelligenza e della cultura, nella (mera) capacità di acquisire clientela, di ottenere credito, di competere, di promuovere ogni legittima iniziativa". E di conseguenza l'IRAP non risulterebbe applicabile solo quando l'attività lavorativa autonoma abbia carattere meramente occasionale e quindi non sussista neppure una mera "autoorganizzazione".
In buona sostanza, ciò che rileva ai fini della autonoma organizzazione, che determina la sottoposizione ad IRAP, è l'esistenza di una struttura predisposta dal professionista con personale da lui dipendente. Questo requisito non si realizza quando il professionista operi all'interno di una struttura da altri gestita.
Perciò ben può accadere che l'IRAP risulti inapplicabile a soggetti che realizzino guadagni cospicui, quando tali guadagni siano frutto di capacità professionali od artistiche, senza il concorso di una "stabile organizzazione" di supporto avente consistenza oggettiva (perciò la sentenza n. 26681 dell'8 novembre 2008 cassa la pronuncia di merito che aveva rigettato la domanda di rimborso IRAP presentata da un avvocato, adducendo i considerevoli profitti professionali dell'avvocato stesso).
Su questa linea si colloca - ad esempio - la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato non essere soggetto ad IRAP l'attore che operi in un teatro, ricavandone magari cospicui guadagni, ma senza disporre di una propria organizzazione ; scatta invece la soggezione all'IRAP quando l'attore organizzi una equipe di operatori addetti alla sua persona (sentenze n. 14379 del 15 giugno 2010; n. 7721 del 21 marzo 2008; n. 26144 del 30 ottobre 2008 (secondo cui non è sufficiente il ricorso da parte di un attore ad un notaio ad avvocati, ad una truccatrice occasionale, ed a due autori di testi").
L'esempio più vicino alla controversia qui in esame è costituito però dal caso di coloro che operino come amministratori o sindaci o revisori di importanti società o banche, utilizzando a tal fine le strutture della società o della banca; percependo compensi non soggetti ad IRAP (sentenze n. 27983 del 21 dicembre 2011; n. 19607 del 16 settembre 2010: ordinanza n. 15746 del 2 luglio 2010).
Tutte questa pronunce si collocano sulla scia della sentenza n. 12653 del 28 maggio 2009: Costituisce principio consolidato, che consente l'accoglimento in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., del ricorso del contribuente, l'affermazione secondo cui l'assoggettamento ad imposizione IRAP dei soggetti esercenti arti o professioni richiede la prova dell'esistenza di un'"autonoma organizzazione", che sussiste solo ove il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (viene perciò cassata la sentenza di merito che aveva affermato l'applicazione dell'imposta a un ragioniere che esercitava l'attività di sindaco e consulente utilizzando le strutture di terzi).
Ovviamente ove il professionista operi contemporaneamente come amministratore di una società e con attività in proprio, sarà soggetto ad IRAP per la parte di guadagni realizzati utilizzando la propria organizzazione (cfr. la sentenza n. 4959 del 2 marzo 2009).
Si deve quindi affermare il seguente principio di diritto:
"in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, (come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1988, art. 1), ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista), non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi bensì anche sotto i profili organizzativi. Non sono perciò soggetti ad Irap i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all'interno di una struttura da altri organizzata"."
Cass. civ. Sez. VI, Ord., 13-06-2012, n. 9692
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