- che nel verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020, depositato dalla difesa erariale, che si riferisce alla ripresa delle attività scolastiche, si legge: “In particolare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un recente documento del 21 agosto fornisce indicazioni rispetto all'uso delle mascherine in ambito scolastico differenziandole per fasce di età: - Fra 6 e 11 anni: uso condizionato alla situazione epidemiologica locale, prestando, comunque, attenzione al contesto socio-culturale e a fattori come la compliance del bambino nell'utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento; - Dai 12 anni in poi: utilizzare le stesse previsioni di uso degli adulti”;
[...]
- che dal DPCM impugnato non risulta siano stati effettuati approfondimenti sulla necessità dell’uso della mascherina a scuola, anche quando sia garantito il distanziamento di un metro – distanziamento che il CTS rimarca essere la principale misura di prevenzione - né sull’incidenza dell’uso di mascherina, per alunni di età superiore ai 6 anni, sulla salute psico-fisica degli stessi, nè un’analisi del contesto socio-educativo in cui l’obbligo per tali scolari è stabilito come pressoché assoluto, né sulla possibilità che vi sia un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani causato dall’uso prolungato della mascherina;
- che neanche risulta che il DPCM abbia disciplinato l’imposizione dell’uso delle mascherine ai suddetti minori subordinandola alla adozione da parte degli istituti scolastici di specifici indirizzi operativi pratici per le singole classi, dando precise indicazioni sul monitoraggio del livello di ossigenazione individuale del minore dopo l'uso prolungato della mascherina, sull’ausilio da fornire in modo immediato agli scolari che diano segno di affaticamento, sulle modalità per valutare “la compliance del bambino nell'utilizzo della mascherina e il suo impatto sulle capacità di apprendimento”;
- che, infine, dal DPCM impugnato non emergono elementi tali da far ritenere che l’amministrazione abbia effettuato un opportuno bilanciamento tra il diritto fondamentale alla salute della collettività e tutti gli altri diritti inviolabili, parimenti riconosciuti e tutelati dalla costituzione, fra cui primariamente il diritto alla salute dei minori di età superiore ai 6 anni, sì da poter connotare di ragionevolezza e proporzionalità l’imposizione a questi ultimi dell’uso di un dispositivo di protezione individuale in modo prolungato e incondizionato, anche “al banco” e con distanziamento adeguato;
- che, a tal fine, è necessario acquisire dall’amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, una sintetica relazione in cui si chiariscano le evidenze scientifiche, poste alla base dell’imposizione dell’uso della mascherina anche ai bambini di età superiore ai 6 anni, anche durante l’orario scolastico, basate su specifica istruttoria sulla “situazione epidemiologica locale” di ciascuna regione, sul “contesto socio-culturale” in cui i bambini vivono, come suggerito dal CTS nel verbale n. 104, dalle quali possa ritenersi scongiurato il pericolo che si verifichi un calo di ossigenazione per apparati polmonari assai giovani, causato dall’uso prolungato della mascherina, o che vi siano ricadute di tale imposizione sulla salute psico-fisica dei minori in una fase della crescita particolarmente delicata;
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima, dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
Fissa, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica del 10 febbraio 2021.
Ordinanza TAR Lazio, sez. 1^, n. 7718/2020
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