"Questa Corte è stata chiamata in numerose occasioni a verificare la corretta applicazione, da parte dei giudici di merito, dei criteri di valutazione equitativa del danno, sia biologico che morale. Al riguardo, si è posto, fra l'altro, il problema del ricorso alle c.d. tabelle, ossia a meccanismi di liquidazione predeterminati nelle diverse sedi giudiziarie attraverso il riferimento a varie voci, contenenti ciascuna un minimo ed un massimo nel cui ambito è consentito al giudice procedere alla liquidazione del singolo specifico episodio dannoso.
La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che al giudice di merito è consentito di assumere come parametri di riferimento le tabelle utilizzate nei vari Tribunali della Repubblica (sentenza 17 dicembre 2009, n. 26505); tuttavia, poichè si tratta del ricorso ad un criterio che è comunque equitativo e che trova il proprio fondamento normativo negli artt. 1226 e 2056 cod. civ., il giudice è tenuto a dare conto del criterio utilizzato (sentenza 8 novembre 2007, n. 23304), esplicitando in ogni caso quale sia il sistema seguito e provvedendo poi alla necessaria personalizzazione in riferimento al caso concreto (sentenza 9 maggio 2011, n. 10107).
E' stato pure affermato più volte (v., fra le altre, le sentenze 6 novembre 2000, n. 14440, 23 maggio 2003, n. 8169, 26 ottobre 2004, n. 20742, 16 dicembre 2005, n. 27723, e 21 ottobre 2009, n. 22287) che dette tabelle non costituiscono norme di diritto, nè rientrano nella nozione di fatto di comune esperienza di cui all'art. 115 c.p.c., per cui non fanno parte del normale patrimonio di conoscenza del giudice; il che, però, non esime quest'ultimo, una volta che abbia fatto esplicito richiamo a determinate tabelle (per esempio, quelle applicate nel proprio distretto), dalla necessità di rispettarle e di dare conto esattamente delle ragioni per le quali abbia eventualmente ritenuto di discostarsene.
La produzione delle due tabelle nell'odierna sede di legittimità non comporta violazione dell'art. 372 cod. proc. civ., poiché esse non costituiscono documenti in senso proprio, non integrano nuovi elementi di fatto e devono comunque essere acquisite in giudizio ove il giudice di merito abbia fatto a dette tabelle specifico richiamo, avendo esse natura di allegazioni difensive in certa misura paragonabili a riferimenti giurisprudenziali (in tal senso, v. Cass., 8 maggio 2001, n. 6396).
Sulla base di tali affermazioni - alle quali questa pronuncia intende dare continuità - la motivazione fornita dalla Corte d'appello di Firenze non appare adeguata; il giudice di merito, infatti, dopo aver affermato di riconoscere al S. il diritto al risarcimento del danno iure proprio in relazione alla morte del genitore e dopo aver fatto esplicito richiamo "ai criteri medi di liquidazione adottati in sede distrettuale", ha liquidato la somma globale di 50.000 Euro, comprensiva di interessi. Tale somma è, sulla base delle tabelle distrettuali di Firenze vigenti a partire dal 2007 - e, quindi, applicabili ratione temporis - inferiore a quella minima, la quale prevede, per il risarcimento del danno da morte di un genitore non convivente, una somma da 60.000 a 200.000 Euro."
Cass. civ. Sez. III, Sent., 29-05-2012, n. 8557
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