"
Può, dunque, pervenirsi all'affermazione del seguente principio di diritto:
posto che il procedimento di opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 (al decreto di liquidazione dei compensi a custodi ed ausiliari del giudice ed al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di patrocinati a spese dello Stato) presenta, anche se riferito a liquidazioni inerenti ad attività espletate ai fini di giudizio penale, carattere di autonomo giudizio contenzioso avente ad oggetto controversia di natura civile incidente su situazione soggettiva dotata della consistenza di diritto soggettivo patrimoniale, parte necessaria dei procedimenti suddetti deve considerarsi ogni titolare passivo del rapporto di debito oggetto del procedimento; con la conseguenza che in tale prospettiva finalistica va letta la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 e che, nei procedimenti di opposizione a liquidazioni inerenti a giudizi civili e penali suscettibili di restare a carico dell'"erario", anche quest'ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria"
Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 29-05-2012, n. 8516
NB vedi la sentenza per esteso nella sezione "Sentenza del Mese".
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