"Col primo motivo di ricorso è dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 617 e 618 c.p.c., in quanto il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di sentenza emessa in un giudizio di opposizione agli atti esecutivi e quindi impugnabile soltanto col ricorso straordinario per cassazione.
Il motivo non è meritevole di accoglimento. Giova prendere le mosse dal principio c.d. dell'apparenza, in ragione del quale l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data dal giudice all'azione proposta, con il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell'azione data dalla parte, e tanto al fine di escludere che la parte possa conoscere ex post, ad impugnazione avvenuta, quale era il mezzo di impugnazione esperibile (cfr. Cass. n. 26294/07, tra le altre).
Sebbene avverso il provvedimento di fermo amministrativo siano di norma esperibili i rimedi dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi, non risulta affatto che il Giudice di Pace avesse qualificato in tali termini l'azione intentata dal V., tanto più che, nel caso di specie, quest'ultimo aveva agito anche per il risarcimento del danno. Per di più risulta che il Tribunale si occupò dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal medesimo V.; tuttavia dalla sentenza impugnata si evince che questa venne proposta in riferimento all'art. 339 c.p.c., e art. 113 c.p.c., comma 2, e non in riferimento all'art. 618 c.p.c.: e ciò ad ulteriore riscontro della conclusione raggiunta circa la mancata qualificazione dell'azione come di opposizione agli atti esecutivi da parte del giudice di pace; nè, d'altronde, siffatta qualificazione risulta dalla sentenza del Tribunale di Catanzaro.
Ne segue che, in applicazione del principio di cui sopra, fu conforme a diritto la scelta del rimedio impugnatorio dell'appello compiuta da ETR S.p.A., soccombente in primo grado."
Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-06-2012, n. 8979
Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento