"Le doglianze svolte nel primo motivo (primo e secondo profilo) sono già state esaminate da questa Corte, in controversia analoga alla presente, e risolte nel senso della loro fondatezza (cfr, Cass., n. 17096/2010).
Infatti è stato condivisibilmente osservato che, quanto alla interpretazione della locuzione "dopo la decisione del competente organo amministrativo" (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 4), la decisione non deve essere necessariamente esplicita, poichè l'ordinamento dispone che, decorso inutilmente il termine previsto per la decisione stessa, il ricorso si intende respinto, con la conseguenza che, con la formazione del silenzio - rigetto, viene a cadere l'impedimento dell'iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie, sulla scorta delle già indicate cadenze temporali, deve convenirsi che al momento dell'iscrizione a ruolo del credito per cui è causa già si era formato, in assenza di una decisione esplicita, il silenzio - rigetto sul ricorso amministrativo proposto dall'odierna controricorrente, con conseguente insussistenza della dedotta preclusione all'iscrizione, stante il rispetto del termine di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, erroneamente considerato dal Giudice di appello come dilatorio.
Per quanto precede il ricorso va accolto, restando assorbite tutte le ulteriori doglianze svolte."
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-06-2012, n. 9038
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