07 giugno 2012

Notificazioni in materia civile e società incorporate

"Era, pertanto, contestata la tempestività della notifica e la corretta individuazione del destinatario della medesima. Entrambi i profili d'invalidità della notificazione sono infondati. Quanto al primo profilo è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale; per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 e 28 del 2004, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge. Tale principio si fonda sull'illegittimità costituzionale di un'interpretazione che addebiti al notificante l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio sottratto ai suoi poteri quanto alle attività a lui non riferibili. Ne consegue che la notifica si perfeziona per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, nella specie tempestivamente eseguita il 2/11/2010, e non in quello, successivo, del deposito del piego raccomandato nell'ufficio postale, che costituisce attività estranea al notificante. (tra le altre Cass. 21409 del 2004; S.U. 13338 del 2010). Quanto al secondo profilo, l'art. 2504 bis c.c., comma 1, nella formulazione attualmente vigente (introdotta dal D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, art. 23), stabilisce che le società incorporanti (o quella risultante dalla fusione) assumono i diritti e gli obblighi delle società incorporate, proseguendo nei loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Poichè la nuova norma trova piena applicazione in ordine ad una fusione perfezionatasi nel 2010, deve ritenersi validamente notificato il ricorso per cassazione all'incorporata, determinandosi, in ordine al rapporto processuale, una successione a titolo particolare, disciplinata dall'art. 111 c.p.c.. Peraltro, le S.U. della Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 19059 del 2010 hanno stabilito che, anche con riferimento ad una fusione per incorporazione intervenuta prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis c.p.c., l'impugnazione è validamente notificata al procuratore della società estinta per incorporazione nel caso in cui la fusione sia intervenuta successivamente alla chiusura della discussione o alla scadenza del termine di deposito delle memorie di replica, se l'impugnante non abbia avuto notizia dell'evento modificatore della capacità giuridica della società mediante la notificazione di esso. "

Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-06-2012, n. 8945

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