"In data 13.1.2004 la BANCA - POPOLARE DI MILANO notificava l'atto di appello anche alle società cancellate LE.SER.FIN. e GEFI Roma, sebbene formulando richiesta di restituzione delle somme versare in esecuzione della sentenza di primo grado nei confronti dei soli soci C. e P. (v. pag. 3 della decisione), in quanto diretti beneficiari della pronuncia del giudice di prime cure; l'appello veniva notificato anche alla IMPREFIN CONSULT SIM. Tutte le parti appellate proponevano appello incidentale: la LE.SER.FIN. e la GEFI Roma - unitamente ai soci C. e P. - da una parte e la IMPREFIN CONSULT SIM, dall'altra, con proprio atto, unitamente a M.V., liquidatore della s.p.a., che però si costituiva in proprio.
La corte distrettuale rigettava l'appello incidentale delle società LE.SER.FIN. e GEFI Roma, mentre accoglieva quello proposto dalla IMPREFIN CONSULT SIM e dal M.. Questa Corte, con decisione a Sezioni Unite, del 22 febbraio 2010 n. 4060, ha affrontato la questione della efficacia della cancellazione (e della iscrizione) delle società commerciali dal registro delle imprese (istituito con la L. n. 580 del 1993) e risolvendo un contrasto ha sancito - per quanto di interesse nella presente fattispecie - che l'effetto estintivo, cioè costitutivo, della cancellazione dell'iscrizione delle società di capitali e cooperative, introdotto con l'art. 2495 c.c., novellato, per le cancellazioni precedenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, (ossia dal 1.1.2004), decorre solo da detta data, operando la previsione per l'avvenire, stante il carattere di jus superveniens ultrattivo, produttivo di effetti estintivi nuovi, anche per le pregresse cancellazioni, in rapporto a quanto previsto nelle preleggi e in Costituzione. Con la conseguenza che per le società commerciali, di capitali e di persone, l'inciso "ferma restando la estinzione della società" che la novella ha inserito con riferimento espresso alle società di capitali e alle cooperative, integra il presupposto logico, nel sistema, per una lettura della cancellazione delle iscrizioni di società di persone dichiarativa della cessazione della loro attività dal momento dell'entrata in vigore della legge anche per le cancellazioni precedenti e dalla data della cancellazione dell'iscrizione per quelle successive al 1 gennaio 2004, consentendo la previsione espressa di legge dell'estinzione delle società con personalità giuridica di dar luogo a quella interpretazione costituzionalmente orientata delle norme da sempre sollecitata dal giudice delle leggi e favorevole ad un identico trattamento di tutti i creditori delle imprese individuali e collettive di qualsiasi tipo, oggi possibile in ragione della riforma del 2003. In altri termini, la cancellazione delle società della loro iscrizione nel registro delle imprese comporta la fine della loro capacità e soggettività giuridica, da riconoscere, per quelle avvenute in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, dal primo gennaio 2004 ovvero, per l'avvenire, contestualmente con ciascuna cancellazione successiva.
In applicazione dei principi sopra esposti discende che nella specie andava ritenuto inammissibile l'appello incidentale proposto in data 1.4.2004 dalle società LE.SER.FIN. e GEFI Roma, estinte a far tempo dal 1 gennaio 2004, in quanto cancellate, rispettivamente, il 16.3.1998 ed il 4.3.1991 (anche se lo stesso è stato rigettato dalla corte distrettuale; cfr pag. 7 della sentenza impugnata); del pari, inammissibile risultava l'appello incidentale proposto dalla IMPREFIN CONSULT SIM in data 16.7.2004, cancellata il 29.11.1996, pertanto da ritenere estinta dal primo gennaio 2004 (appello accolto dal giudice del gravame).
E' consequenziale, inoltre, alla esposta scelta di risoluzione del contrasto nel senso dell'effetto estintivo delle società a seguita della cancellazione anche anteriore alla vigenza del D.L.gs. n. 6 del 2003, sia pure al momento dell'entrata in vigore di essa (1 gennaio 2004), che la LE.SER.FIN. e la GEFI Roma, cancellate, rispettivamente, il 16.3.1998 ed il 4.3.1991, su loro domanda, sono da ritenere estinte e prive di legittimazione sostanziale e processuale e per tali motivi ad esse va negata la loro legittimazione al procedimento anche in sede di legittimità. Ciò comporta che le predette ricorrenti come non erano soggetti di diritto allorchè hanno resistito in appello (anche per la presentazione dell'appello incidentale), mancando di legittimazione sia a resistere sia ad impugnare, tali erano anche ai momento della proposizione del presente ricorso per cassazione, perchè persone giuridiche ormai estinte ad ogni effetto di legge dal 1 gennaio 2004.
Pertanto il ricorso per cassazione dalle stesse proposto in via principale va dichiarato inammissibile, mancando la legittimazione a proporlo per e ormai inesistenti LE.SER.FIN. e GEFI Roma (cfr Cass. SS.UU. 22 febbraio 2010 n. 4062)."
Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-06-2012, n. 9117
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