"Il valore della controversia va dimostrato in concreto, determinandosi in astratto un conflitto di interessi per una azione incoata per un dichiarato alto valore, ma infondata o non accolta anche in parte.
Al riguardo va sottolineato che già il D.M. 24 novembre 1990, n. 392, art. 6, attenuando la rigidità del criterio adottato dall'art. 10 c.p.c., comma 1, ha stabilito, nell'ipotesi dell'accoglimento parziale, nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, nel giudizi per pagamento somme, il riferimento alla somma attribuita alla parte vincitrice, piuttosto che quella domandata - Cass. 1.3.1995 n. 2338.
In caso di rigetto della domanda, il valore della controversia (art. 5, comma 1, stesso D.M.) è determinato dalla somma richiesta, salvo il potere di compensazione (Cass. 4.3.1998 n. 2407), ipotesi riferita alla liquidazione a favore del convenuto vittorioso."
Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-05-2012, n. 7764
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