"Va qui osservato che il principio secondo cui l'indeterminabilità del valore della causa si deve intendere in senso obiettivo, ovvero quale conseguenza di un'intrinseca inidoneità della pretesa ad essere tradotta in termini pecuniari, al momento della proposizione della domanda, vale anche ai fini dell'applicazione delle tariffe per la liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio, sicchè, al fine di stabilire il valore della causa, gli elementi di valutazione sono solo quelli che risultano precostituiti e disponibili fin dall'introduzione del giudizio, essendo invece irrilevanti quelli acquisiti nel corso dell'istruttoria, anche attraverso la stessa consulenza tecnica."
Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-05-2012, n. 7758
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