22 maggio 2012

Comportamenti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c..

"Osserva peraltro il Collegio che è opinione diffusa nella dottrina, che la prova dell'illecito concorrenziale non solo antitrust, debba essere acquisita dal giudice caso per caso con attenzione alla particolarità della vicenda che esamina. Il complotto anticoncorrenziale, in via di principio, non viene esternato in uno o più contratti collegati tali da renderlo esplicito ovvero in modo da palesare l'intento illecito. Esso piuttosto, è comune esperienza, si struttura lungo comportamenti di mercato,che considerati in modo parcellizzato sono anche astrattamente leciti, ancorchè tuttavia orientati ad aggredire l'avviamento del concorrente in modo contrario alla correttezza professionale, in quanto limitante la difesa concorrenziale. I comportamenti in questione in definitiva si dirigono a diminuire il livello di competitività di un mercato con fatti concludenti, e l'accertamento dell'illecito richiede anzitutto la verifica della compatibilità economica della relativa ipotesi. Quindi, l'attento e diligente esame dei comportamenti dei soggetti del mercato, che può essere compiuto dal giudice anche con il soccorso di strumenti istruttori che evitano che il principio dispositivo, adoperato in modo formalistico, impedisca al processo civile di esercitare la sua funzione costituzionale (art. 24 Cost., e art. 111 Cost., comma 2)."

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-05-2012, n. 7927

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