Sussistono tutte le condizioni per il sorgere della responsabilità dell'agente ex art. 2049 c.c. per la condotta posta in essere dal proprio subagente qualora l'istruttoria svolta dal Giudice del merito abbia consentito di accertare l'inserimento del subagente nell'organizzazione dell'impresa, come risultante dal diritto di quest'ultimo di vigilanza e di controllo di tutta la organizzazione amministrativa della subagenzia - attività di vigilanza e controllo non solo prevista nella lettera di incarico ma in concreto esercitata - dallo svolgimento dell'attività del subagente in locali condotti in locazione in nome e nell'interesse del titolare pro tempore dell'agenzia generale, dal divieto del subagente di occuparsi di affari di assicurazioni per compagnie diverse, dal divieto di accettazione di somme a qualsiasi titolo, senza preventiva autorizzazione scritta dell'agenzia generale, salvi gli incassi del portafoglio, nonché dall'accertata autorizzazione di tutti i subagenti a firmare assegni in girata per conto dell'agente esclusivamente allo scopo di versare sui conti di direzione dello stesso.
Cass. civ. Sez. III, 16-05-2012, n. 7634
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