11 maggio 2012

Provvigione e efficacia causale nella conclusione dell'affare

"Si deve infatti osservare che, in tema di mediazione, per aversi diritto alla provvigione, non basta che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 c.c., comma 2, occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore.


L'accertamento sull'esistenza del rapporto di causalità o di concausalità, se più furono gli intermediari che prestarono la loro opera, tra la conclusione dell'affare e l'attività svolta dal mediatore, si riduce ad una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, insindacabile in Cassazione, se informato, come nella specie, ad esatti criteri logici e di diritto Cass n. 15880 del 06/07/2010 Cass., 18.9.2008, n. 23842; Cass., 23.4.1999, n. 4043. 6. La Corte di merito si è attenuta a tale principio nel negare il diritto alla provvigione,sul rilievo che l'attività del M. non aveva avuto efficacia causale nella conclusione dell'affare.


Il ricorrente confonde la circostanza, ammessa dalla stessa Corte di appello, che la R. gli conferì l'incarico di svolgere l'attività di mediazione nei confronti della Argo, ritenendo in tal modo conclusa la mediazione, quando tale circostanza da sola non fa sorgere il diritto alla provvigione,che matura solo quando l'attività di mediazione svolta ha efficacia causale nella conclusione dell'affare.


E' vero che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che anche la semplice segnalazione dell'affare può determinare il sorgere del diritto alla provvigione ma,al di là della circostanza che nella presente fattispecie è stato accertato che le parti erano già in contatto fra loro prima dell'intervento del M., la segnalazione dell'affare è rilevante sempre quando abbia avuto efficacia causale nella conclusione dell'affare."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-05-2012, n. 7043

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