14 maggio 2012

Assenza di esigibilità del credito per l'emissione del D.I., a seguito di sequestro penale degli assegni

"Sostiene la sentenza impugnata la sostanziale irrilevanza del sequestro penale dei titoli in questione, pacificamente disposto anteriormente all'emissione del decreto ingiuntivo, in quanto la banca non sarebbe esonerata dall'obbligo del pagamento dei relativi importi, ove gli assegni fossero presentati all'incasso. (Il ricorrente in successiva memoria afferma che è stata disposta confisca, dopo la sentenza di appello, senza peraltro fornirne prova. Si tratterebbe comunque di fatto nuovo, che non potrebbe essere preso in considerazione da questa Corte).


Va, al contrario, affermato che il sequestro penale esclude sicuramente la circolazione dei titoli e rende inesigibile il credito. E' vero che esso è temporaneo, potrebbe dar luogo alla definitiva confisca, ma si tratta di mera eventualità (potrebbe ad esempio il sequestro venire revocato perchè l'imputato nel relativo procedimento penale viene assolto, ovvero si esclude che i beni in sequestro costituiscano "prodotto del reato", ai sensi dell'art. 240 c.p.). Ma, come si diceva, finchè vi è sequestro, non sussiste esigibilità del credito. Spetterebbe semmai alla banca, secondo i principi li generali sull'onere della prova, dimostrare che i titoli sono nuovamente in circolazione.


Accolto il ricorso, cassata la sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può decidersi nel merito accogliendosi l'opposizione al decreto ingiuntivo riguardo all'importo degli assegni circolari sequestrati."

Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-05-2012, n. 7157

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