"La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. La decisione delle Sezioni Unite della Corte del 25 gennaio 2005 n. 9163, rv. 230317 e le successive decisioni del giudice di legittimità, hanno affermato che i disturbi della personalità, o ogni altro disturbo mentale, sono in grado di intervenire sulla capacità di intendere e volere solo quando intervengono con un nesso eziologico nella condotta criminosa, per effetto dei quali il reato viene ritenuto causalmente determinato proprio dal disturbo mentale; si deve trattare cioè di turbe mentali di tale consistenza e gravità da determinare una situazione psichica che impedisca al soggetto di gestire le proprie azioni e faccia sì che non ne percepisca il disvalore (Sez. 2 2 dicembre 2008 n. 2774, rv. 242710); oppure di impulsi all'azione, pur riconosciuta come riprovevole, che siano tali da vanificare la capacità di apprezzarne le conseguenze (Sez. 5 9 febbraio 2006 n. 8282, rv. 233228). Il comportamento dell'imputato non era stato affatto illogico o incomprensibile, già da tempo aveva minacciato il convivente della figlia ed aveva tormentato la figlia affinchè tornasse a casa, ma tale preoccupazione non è affatto espressione di un disturbo della personalità ma conseguenza della non accettazione dell'abbandono della figlia. Dalle modalità con cui si sono svolti i fatti emerge inoltre che non vi è stata alcuna reazione da corto circuito, esagerata o immotivata, quanto invece una programmata aggressione per eliminare l'oggetto responsabile dell'allontanamento della figlia. L'unico episodio pregresso, per altro, raccontato dal solo imputato, era espressione di un atteggiamento sospettoso ma immediatamente recuperato e quindi non espressione di un disturbo che doveva quanto meno avere il carattere della continuità, essere radicato nel carattere della persona."
Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-04-2012) 18-04-2012, n. 14808
Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento