"Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Catania, riuniti gli appelli di M.A. e dell'INPS, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di pensione di inabilità civile proposta dal M. nei confronti dell'Istituto previdenziale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritenendo non provata la sussistenza del requisito reddituale dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta in primo grado e inammissibile la produzione in appello della certificazione dell'Agenzia delle entrate.
[...]
Nel primo motivo, con deduzione di violazione della L. n. 118 del 1971, art. 12, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente sostiene che il certificato dell'Agenzia delle entrate - come attestato dalla cancelleria del Tribunale in calce al fascicolo di parte - era stato da lui prodotto in primo grado in data 17.1.2006 su invito del giudice ad integrare il quadro probatorio nei termini all'uopo assegnati. Aggiunge che nel giudizio di secondo grado era stata prodotta solo una fotocopia dell'originale già depositato e contesta, quindi, alla sentenza impugnata di aver ritenuto prodotta tardivamente la documentazione relativa al requisito reddituale.
[...]
Il primo motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'onere della prova circa il possesso del requisito reddituale, che integra (al pari del requisito sanitario e di quello della incollocazione al lavoro) uno degli elementi della fattispecie costitutiva del diritto alla pensione di inabilità civile (come pure all'assegno mensile di assistenza), grava sulla parte che agisce per ottenerne il riconoscimento (vedi, per tutte, Cass. Sez. un. 5167/2003 e la successiva giurisprudenza conforme della Sezione lavoro, in base ai principi generali sul riparto dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.).
L'inottemperanza a tale onere, tuttavia, comporta la soccombenza della parte - che ne sia gravata - soltanto se il possesso dello stesso requisito reddituale, nonostante la contestazione specifica di controparte, non risulti dalle prove comunque acquisite al processo.
Infatti i prospettati principi generali sul riparto dell'onere probatorio debbono essere, in ogni caso, coordinati con il principio di acquisizione, che trova positivo riscontro in alcune disposizioni del codice di rito (quale, ad esempio, l'art. 245 c.p.c., comma 2), nonchè pregnante fondamento nella costituzionalizzazione (art. 111 Cost.) del principio del giusto processo (sul punto, vedi Cass. n. 28498/2005, n. 15162/2008, n. 12131/2009). Sempre secondo la richiamata giurisprudenza, la prova circa il possesso del requisito reddituale non può essere offerta tramite la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione sulla situazione reddituale, in quanto tale dichiarazione è, bensì, idonea a comprovare la detta situazione nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei relativi procedimenti amministrativi - in forza dell'esplicita previsione, in tal senso, della disposizione normativa che ne reca l'istituzione e la disciplina (L. 13 aprile 1977, n. 114, art. 24 e, successivamente, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 1, comma 1, lett. b), - ma nessun valore probatorio, neanche indiziario, può esserle riconosciuto nell'ambito del giudizio civile, atteso che la parte non può derivare da proprie dichiarazioni elementi di prova a proprio favore, al fine del soddisfacimento dell'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.. La negazione di qualsiasi valore dimostrativo autonomo non esclude, tuttavia, che la stessa dichiarazione sostitutiva di certificazione possa concorrere, con altre risultanze istruttorie, ad integrare il quadro probatorio (vedi Cass. n. 2379/2007). In tale prospettiva, può essere integrata - da dichiarazione sostitutiva appunto - la certificazione amministrativa (dell'Agenzia delle entrate o di altra pubblica amministrazione), che, pur essendo dotata dell'efficacia di prova legale (art. 2700 c.c.), abbia, tuttavia, un contenuto inidoneo, da solo, a comprovare il possesso del requisito reddituale (vedi, in termini, Cass. n. 12131/2009 cit.).
Ribaditi quelli che sono i principi il cui rispetto si impone nella verifica del possesso del requisito reddituale da parte di coloro che richiedono una prestazione di assistenza sociale, non può non osservarsi che, nel caso in esame - come risulta dagli atti di causa specificamente richiamati in ricorso (fascicolo di parte doc. n. 11) - l'odierno ricorrente aveva provveduto a depositare la certificazione dell'Agenzia delle entrate nel corso del giudizio di primo grado, in aggiunta alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai redditi posseduti negli anni 2002, 2003 e 2004 e allegata al ricorso introduttivo della lite."
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 02-05-2012, n. 6646
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