25 maggio 2012

Gratuito patrocinio - compenso in relazione all'attività in udienza - spese per l'opposizione al decreto di pagamento

"il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto: là dove si versi nel caso di attività legale limitata alla partecipazione alle udienze penali di trattazione e discussione degli altri soggetti processuali, se il difensore assiste attivamente alle udienze, seppure non intervenendo espressamente, ritenendolo inutile e dannoso alla difesa del proprio assistito o perchè l'assistenza alla discussione non prevede una diversa condotta che non sia quella di ascolto attivo (ma rigorosamente silente), il giudice ha il dovere di liquidare - necessariamente e imprescindibilmente - i relativi compensi non derogando ai minimi tariffari e tenendo in considerazione i criteri di cui alla tabella C - Penale n. 6.1 e 6.2 (capitolo II) di cui al D.M. n. 127 del 2004, riconoscendo le voci in misura assolutamente corrispondente a detti criteri e quindi, in ultimo, applicando rigorosamente ed autonomamente le singole voci della tariffa cosi come specificamente previsto ai punti 6.1 e 6.2.;


il motivo - scrutinabile nel merito, perchè, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, non si limita a pretendere una nuova valutazione delle tariffe liquidate, ma prospetta una violazione di legge - è fondato;


per la determinazione dell'onorario dell'avvocato che sorge dallo svolgimento dell'attività professionale nell'ambito di un procedimento penale, la tabella C della tariffa penale, approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127, prevede, in relazione alle udienze, un importo base per la semplice partecipazione (anche un mero rinvio) (punto 6.1), un'integrazione in caso di attività difensive (punto 6.2), indicate in tabella a titolo esemplificativo, e una ulteriore integrazione in caso di discussione orale (punto 6.3);


[...]


il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (art. 91 c.p.c., e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2) (Cass. pen., Sez. Un., 26 giugno 2008, n. 25931; Cass. civ., Sez. 6^ - 2, 12 agosto 2011, n. 17247)."

Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2012, n. 8167

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