30 maggio 2012

Collegio dei Probiviri e l’azione giudiziaria del socio escluso dalla compagine

"Quanto alla mancata impugnazione da parte dei soci esclusi nei riguardi del provvedimento reso su loro ricorso dal Collegio dei Probiviri, questa Corte ha già più volte affermato (cfr. ex multis Cass. n. 17245/02) che la clausola statutaria prevedente la facoltà dei soci di ricorrere al Collegio dei Probiviri - salva l'ipotesi, non specificamente dedotta nè tantomeno dimostrata dalla ricorrente, che con essa si attribuiscano a tale organo le funzioni di un vero e proprio collegio arbitrale - appresta solo un rimedio endosocietario diretto a prevenire una controversia, sì che: i) l'essersi avvalsi di tale facoltà non preclude ai soci il ricorso all'autorità giudiziaria; ii) il provvedimento emesso dal Collegio dei Probiviri non è autonomamente impugnabile, avendo il solo effetto di rendere le delibere adottate dagli altri organi societari definitive, e come tali impugnabili, ove naturalmente non siano state già impugnate, come nella specie avvenuto. Giova infatti evidenziare che il principio secondo cui il procedimento di esclusione si perfeziona con la determinazione del Collegio è affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. n. 7529/97; n. 11402/04; n. 17337/08) onde consentire al socio escluso di attendere sino alla emissione di tale determinazione per impugnare la delibera (nel senso di protrarre sino a tale momento la decorrenza del relativo termine), non già di precludergli una impugnazione nelle more, come per l'appunto nella specie avvenuto."

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-05-2012, n. 8429

Nessun commento: