30 maggio 2012

Timbro del pubblico ufficio - fede sulla data - querela di falso

"Quanto al secondo motivo, ha osservato, in proposito, il tribunale che "per aversi data certa ex art. 2704 c.c. rilevante ai fini della determinazione della anteriorità alla dichiarazione di fallimento di un atto originario di obbligazioni da porsi a carico della società fallita, occorre che il timbro sia collocato in guisa da sormontare la firma per accettazione della proposta mentre, nella fattispecie, il timbro è collocato soltanto sulla proposta, quindi semmai potrebbe conferire data certa ad essa, ma non al contratto (proposta ed accettazione). Consegue che, quanto alla valenza in sè del timbro per auto prestazione, come correttamente riportato da parte opposta, il timbro apposto dall'addetto alle Poste, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 8, non è idoneo a provare la certezza della data (che è presunta relativamente ai fatti ai quali la legge tipicamente la riconduce e elencati nella prima parte dell'art. 2704 c.c.) poichè in tale ipotesi il plico è presentato alle Poste in guisa che l'addetto non ha la possibilità di verificarne il contenuto (rectius: di attestarlo). Si osserva a tale proposito che la giurisprudenza di legittimità, nell'affrontare la questione del rilievo, ai fini di cui si trattai, del timbro postale apposto per auto prestazione su di un documento, non estende il giudizio al concreto significato (e non avrebbe potuto trattandosi di questione di merito) della specifica modalità di apposizione del timbro, sicchè non può precludersi tale giudizio al giudice del merito laddove si ponga mente al fatto che, come si è detto, l'apposizione del timbro postale non rientra tra i fatti cui tipicamente si ricollega la data certa ex art. 2704 c.c....". 


La censura è fondata perchè la decisione impugnata è in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo il quale "in tema di efficacia della scrittura privata nei confronti dei terzi, se la scrittura privata non autenticata forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro, la data risultante da quest'ultimo deve ritenersi data certa della scrittura, perchè la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. Grava sulla parte che contesti la certezza della data di provare la redazione del contenuto della scrittura in un momento diverso; a tal fine basta la prova contraria non occorrendo far ricorso alla querela di falso" (Sez. 1, Sentenza n. 13912 del 14/06/2007; tra le altre, Cass. 23 aprile 2003 n. 6472; 1 ottobre 1999 n. 10873; Sez. 1, Sentenza n. 21814 del 11/10/2006, fattispecie nella quale la corte territoriale ha accertato che "il modulo a stampa" costitutivo della fideiussione recava impresso sul retro della terza pagina il timbro postale con data, ma ha negato rilevanza a questa circostanza perchè la volontà negoziale era espressa nelle prime due pagine, le quali potrebbero essere state riempite solo successivamente al timbro medesimo. La S.C. ha cassato)."

Cass. civ. Sez. I, Sent., 28-05-2012, n. 8438

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