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12 aprile 2012
L'attività di casalinga ? Non si esaurisce nel compimento delle sole faccende domestiche!
"Innanzitutto si rammenta che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. (Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412). Si tratta, dunque, di un mezzo istruttorio sottratto alla disponibilità delle parti, che può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche e che, in ogni caso, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito. Questi, nel caso all'esame, per quanto emerge dalle stesse allegazioni di parte ricorrente, aveva dato incarico al consulente di valutare fatti già accertati o, almeno, dati per esistenti e, cioè - pacifica la necessità di spese medico-assistenziali, in considerazione dei postumi gravemente invalidanti subiti dalla P. - di valutare la congruità dell'"elenco" di spese, che si assumevano già effettuate, correlativamente preventivando le spesa future; di modo che appare chiaro che, almeno in parte qua, la consulenza non costituiva fonte di prova, non potendo nè esonerare la parte dall'onere di fornire adeguata dimostrazione degli esborsi effettuati, nè, tantomeno, precludere al giudice il ricorso al criterio equitativo, segnatamente nella valutazione delle spese future, siccome ritenute non esattamente quantificabili nel preciso ammontare.
Resta fermo, invero, che i criteri adottati dal c.t.u. non hanno efficacia vincolante e possono legittimamente essere disattesi attraverso una valutazione critica che sia ancorata alle risultanze processuali, nonchè congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare in particolare gli elementi probatori e quelli logico-giuridici ed i criteri di valutazione ritenuti idonei a giustificare una decisione contrastante con il parere del c.t.u.: il che, nel caso all'esame, i giudici di appello hanno fatto puntualmente, evidenziando, da un lato, l'incompletezza della prova fornita da parte attrice e, dall'altro, l'inclusione nell'"elenco" redatto dalla stessa parte di diverse spese (quali luce, gasolio, telefono, indicate, tra l'altro, senza esporre neppure il criterio di calcolo) che non potevano pacificamente essere ricondotte alle esigenze della sola P. e, correlativamente, rimarcando la correttezza del criterio equitativo adottato dal Tribunale.
[...]
Parte ricorrente lamenta che la Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, abbia escluso il danno da perdita della capacità di lavoro come casalinga, sul presupposto che mancasse la prova che la P. svolgesse anche detta attività. A parere di parte ricorrente i giudici del merito avrebbero potuto far ricorso al notorio, considerato che nelle famiglie italiane è talmente usuale che tale ruolo sìa affidato alla donna, che dovrebbe essere l'eccezione a richiedere la dimostrazione.
Invero questa Corte, nel riconoscere la risarcibilità del pregiudizio rappresentato dalla riduzione o perdita della capacità lavorativa della casalinga, non ha omesso di rimarcare l'esigenza della relativa prova, ancorchè non rigorosa, trattandosi di danno patrimoniale futuro (cfr. Cass. 20 luglio 2010, n. 16896), segnatamente evidenziando con riguardo al caso, come quello che ci occupa, che la parte danneggiata svolga anche attività lavorativa retribuita alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo (o attività similare), che occorre tener conto dell'incidenza di ciò in termini di riduzione dell'attività di assistenza e cura dei familiari, da stabilire nella sua entità secondo il prudente apprezzamento del giudice con riferimento alle peculiarità della fattispecie concreta (Cass. 12 settembre 2005, n. 18092) e precisando, altresì, che a tal fine è necessario che si fornisca la prova sia della compatibilità del contestuale esercizio di quest'altra attività con quella di casalinga, sia dell'effettivo espletamento di quest'ultima, la quale non si esaurisce nel compimento delle sole faccende domestiche, ma si concreta nel coordinamento lato sensu dell'intera vita familiare (Cass. 30 novembre 2005, n. 26080).
Orbene la Corte di appello ha fatto corretta applicazione dei suindicati principi, allorchè ha evidenziato il carattere assorbente dell'attività lavorativa che, per otto ore al giorno, pacificamente impegnava la P. fuori dell'ambito domestico, osservando che in siffatta situazione la circostanza che la danneggiata si dedicasse effettivamente anche all'attività di casalinga non poteva darsi affatto per scontata, nessuna prova risultando offerta o dedotta sul punto."
Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5548
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