"Lamenta che l'articolo in questione "non reca, in sè, la notizia - distinta e successiva - che l'inchiesta giudiziaria che aveva condotto all'arresto del ricorrente si sia poi conclusa con il proscioglimento del medesimo, sicchè, ancora oggi, il sig. M. è soggetto allo stigma derivante dalla continua riproposizione di una notizia che, al momento della sua pubblicazione era senz'altro vera ed attuale, ma che oggi, a distanza di un così grande lasso di tempo ed in ragione delle sopravvenute vicende favorevoli, getta un intollerabile alone di discredito sulla persona del ricorrente, vittima di una vera a propria gogna mediatica".
[...]
Lamenta che, escludendo la sussistenza di "una normativa" quand'anche di "rango secondario ponente in capo all'editore un onere di aggiornamento degli articoli in archivio", il giudice è erroneamente pervenuto a rigettare anche la domanda di "integrazione dell'articolo in questione con le notizie inerenti gli sviluppi successivi della vicenda narrata, con apposite modalità tecniche, anche non modificative della struttura originaria dello scritto", ritenendo inconfigurabile un suo interesse al riguardo.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
[la sentenza, per esteso, nella sezione "sentenza del mese" n.d.a.]
Dell'impugnata sentenza s'impone pertanto la cassazione, con rinvio al Tribunale di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi:
- Il sistema introdotto con il D.Lgs. n. 196 del 2003, informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona (e in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali nonchè dell'identità personale o morale del soggetto cui gli stessi pertengono), è caratterizzato dalla necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali a criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo (quest'ultimo costituendo un vero e proprio limite intrinseco del trattamento lecito dei dati personali), che trova riscontro nella compartecipazione dell'interessato nell'utilizzazione dei propri dati personali, a quest'ultimo spettando il diritto di conoscere in ogni momento chi possiede i suoi dati personali e come li adopera, nonchè di opporsi al trattamento dei medesimi, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta, ovvero di ingerirsi al riguardo, chiedendone la cancellazione, la trasformazione, il blocco, ovvero la rettificazione, l'aggiornamento, l'integrazione (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7), a tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale o morale.
- Anche in caso di memorizzazione nella rete internet, mero deposito di archivi dei singoli utenti che accedono alla rete e cioè dei titolari dei siti costituenti la fonte dell'informazione (c.d. siti sorgente), deve riconoscersi al soggetto cui pertengono i dati personali oggetto di trattamento ivi contenuti il diritto all'oblio, e cioè al relativo controllo a tutela della propria immagine sociale, che anche quando trattasi di notizia vera, e a fortiori se di cronaca, può tradursi nella pretesa alla contestualizzazione e aggiornamento dei medesimi, e se del caso, avuto riguardo alla finalità della conservazione nell'archivio e all'interesse che la sottende, financo alla relativa cancellazione.
- In ipotesi, come nella specie, di trasferimento D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 11, comma 1, lett. b), di notizia già di cronaca (nel caso, relativa a vicenda giudiziaria di personaggio politico) nel proprio archivio storico, il titolare dell'organo di informazione (nel caso, la società Rcs Quotidiani s.p.a.) che avvalendosi di un motore di ricerca (nel caso, Google) memorizza la medesima anche nella rete internet è tenuto ad osservare i criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza dell'informazione, avuto riguardo alla finalità che ne consente il lecito trattamento, nonchè a garantire la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca oggetto di informazione e di trattamento, a tutela del diritto del soggetto cui i dati pertengono alla propria identità personale o morale nella sua proiezione sociale, nonchè a salvaguardia del diritto del cittadino utente di ricevere una completa e corretta informazione, non essendo al riguardo sufficiente la mera generica possibilità di rinvenire all'interno del "mare di internet" ulteriori notizie concernenti il caso di specie, ma richiedendosi, atteso il ravvisato persistente interesse pubblico alla conoscenza della notizia in argomento, la predisposizione di sistema idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato (nel caso, dei termini della intervenuta relativa definizione in via giudiziaria), consentendone il rapido ed agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento, giusta modalità operative stabilite, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice di merito."
Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-04-2012, n. 5525
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