12 aprile 2012

L'antifurto: è comune esperienza che debba funzionare da deterrente (Cass.5644/12)


"Posto che, se non si ritenesse che un impianto di allarme specifico possa in qualche misura essere utile per evitare il furto o per attenuarne le conseguenze non vi sarebbe allora alcuna ragione per installarlo (sicchè la sua potenziale utilità allo scopo può dirsi costituire nozione di fatto rientrante nella comune esperienza per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., comma 2), la Corte d'appello avrebbe dovuto specificamente spiegare le ragioni del ritenuto difetto di nesso causale fra il malfunzionamento ed il furto.

A tali fini è apodittica la ravvisata incidenza della circostanza che il furto si consumò in pochi minuti, non essendo stato in alcun modo dato conto delle ipotetiche ragioni per le quali il suono della sirena non avrebbe potuto spiegare un effetto totalmente o parzialmente deterrente, come tale idoneo ad escludere o ad attenuare il danno subito dal creditore della prestazione della società fornitrice dell'impianto, che inoltre provvedeva anche ad interventi di manutenzione.

4.- Accolti i primi quattro motivi di ricorso ed assorbito il quinto, la sentenza va dunque cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, che deciderà sull'appello della P.A. Sistemi Integrati s.r.l. (già P.A. Antifurto s.r.l.) senza considerare le ipotesi di cui a pagina 8 della sentenza impugnata (problemi attinenti alla linea di collegamento alla Telecentral o a difetti nella ricezione di quest'ultima) e riconsiderando l'aspetto concernente il nesso causale tra il funzionamento dell'impianto ed il danno subito da S.L. a seguito del furto."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 10-04-2012, n. 5644

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