05 febbraio 2012

News di diritto del 5.2.2012


La notificazione ai sensi dell’art. 8, secondo e quarto comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari).
Le Sezioni Unite (Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 1° febbraio 2012, n. 1418), in tema, hanno affermato che se il termine  ha natura processuale ad esso si applicano le regole ordinarie stabilite dal codice di procedura civile. In pratica se il termine dei 10 giorni scade in un giorno festivo, o nella giornata di sabato, la scadenza va prorogata al primo giorno seguente non festivo. Questo termine va considerato «a decorrenza successiva», e trattato alla stregua di ogni altro termine inerente il processo.


Le SS.UU. enunciano i seguenti principi di diritto:
<<a) il termine di dieci giorni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 4, (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nel testo sostituito dall’art. 2, comma 3, lettera c), numero 3, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, entrato in vigore il 17 marzo 2005 - secondo il quale, nel caso (quale quello di specie), in cui il piego raccomandato depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna non sia stato ritirato dal destinatario, “La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma...” - deve essere qualificato come termine "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio di cui all’art. 155, primo comma, c.p.c. escludendo il giorno iniziale (data di spedizione della lettera raccomandata di cui allo stesso art. 8, comma 2) e conteggiando quello finale; b) lo stesso termine - essendo stabilito nell'ambito del procedimento preordinato alla notificazione di atti inerenti al processo (anche) civile (nella specie: notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione del debitore, di cui alla L. Fall., art. 15, comma 3) - deve intendersi compreso fra i “termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza”, di cui all’art. 155, quinto comma, c.p.c., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lettera f) della legge 28 dicembre 2005, n. 263 entrato in vigore il 1 marzo 2006, con la conseguenza che il dies ad quem del termine medesimo, ove scadente nella giornata del sabato, é prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto del quinto e del quarto comma dello stesso art. 155 c.p.c.>>.

1 commento:

JohnnyY ha detto...

Interessante sentenza, in attesa che le SS UU si pronuncino anche sull'Ordinanza di rimessione n. 5144/11 della sez. I del 3 marzo 2011 che verte su tema analogo (<< ... se l’atto del ritiro della notifica possa essere inteso come atto processuale ... e se la coincidenza dell’ultimo giorno fissato per il deposito dell’atto con la giornata di sabato, determini o meno la proroga al primo giorno seguente non festivo. >>).
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Caso pratico: Opposizione a Decreto Ingiuntivo notificata il LUNEDI' al 42° giorno.
Tempestiva o tardiva?
Cosa si intende per "atti processuali da compiersi fuori dell'udienza"?
La notifica di un atto di citazione è un "atto processuale svolto fuori dell'udienza"?
Oppure è un atto che sta fuori dal e prima del processo? (In fondo, se non va a buon fine, oppure anche se va a buon fine e poi non è seguita dall'iscrizione a ruolo, non vi è ancora "processo").
Sul punto, in caso identico, si è pronunciato solo il Tribunale di Milano con sent. 2918 del 3 marzo 2011 (http://www.iusletter.com/iusletter/index.php?r=iusletterPagine/view&id=161&pid=82).
Tuttavia, non risulta ancora un'interpretazione chiara dell'oscuro comma 5 dell'art. 155 c.p.c..
Qual è l'elenco chiaro, completo ed esaustivo degli "atti processuali da svolgersi fuori dell'udienza"?
E quali sono tutti gli atti processuali da svolgersi "in udienza"?
E cosa s'intende per "atto processuale" ai fini dell'art. 155 c.p.c.?
Sembrano domande ovvie con risposte altrettanto ovvie, ma in realtà così non è.
Ad es., la L. 742/69 sulla "Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale" non è d'aiuto perché si riferisce ai termini e non alla natura degli atti.
Speriamo che il supremo collegio fornisca presto un'interpretazione che colmi la voluta oscurità adombrata dal legislatore della riforma dell'art. 155 c.p.c..