Nel caso, pertanto, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto d'appalto non priva affatto il committente della qualità di "custode", ex art. 2051 c.c., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell'area poteva comportare la perdita di quella qualità (Sez. 3, Sentenza n. 15882 del 25/06/2013, Rv. 626858 - 01).
[...]
La sentenza va dunque su questo punto cassata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia, la quale nel riesaminare il gravame di [...] applicherà i seguenti princìpi di diritto:
"La stipula, da parte dell'amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l'amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sino a quando l'area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all'esclusiva custodia dell'appaltatore."
Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 18325 Anno 2018 del 12.7.2018
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