12 novembre 2018

Notifica PEC alla P.A. su indirizzo non inserito nel pubblico elenco: non è inesistente, né omessa.

"Occorre preliminarmente scrutinare le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Amministrazione.
Quanto al preteso difetto di notifica/deposito addotto da parte ricorrente esso non sussiste in quanto, per un verso, la notifica eseguita via PEC ad un indirizzo non registrato presso il Ministero della Giustizia non può essere considerata inesistente/omessa e, per altro verso, la notifica eseguita in via postale e la successiva costituzione del Comune vale a superare ogni eventuale dubbio di irregolarità.
E infatti, a fronte del mancato inserimento del proprio indirizzo secondo l’obbligo loro imposto dall’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179 (di comunicare, entro il 30 novembre 2014, al Ministero della Giustizia l’indirizzo PEC valido ai fini della notifica telematica nei loro confronti, da inserire in un apposito elenco consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati), l’Amministrazione, secondo i canoni di autoresponsabilità e legittimo affidamento, legati alla necessità che la stessa si conformi a un canone di leale comportamento, non può trincerarsi - a fronte di un suo inadempimento - dietro il disposto normativo che prevede uno specifico elenco da cui trarre gli indirizzi PEC ai fini della notifica degli atti giudiziari, per trarne benefici in termini processuali, così impedendo di fatto alla controparte di effettuare la notifica nei suoi confronti con modalità telematiche; al contempo, in una simile situazione, la parte potrebbe ritenere in buona fede, per quanto erroneamente, che la notifica dell’atto all’Amministrazione sia possibile su un indirizzo PEC che la stessa ha comunque inserito nel proprio sito internet come pare desumibile anche dalla giurisprudenza del Coniglio di Stato (Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 744) secondo la quale dall’eventuale assenza nell’elenco ufficiale dell’indirizzo PEC di una Pubblica Amministrazione non possono derivare preclusioni processuali per la parte privata."

TAR della Campania, sent. 6129/2018 del 22.10.2018


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