08 settembre 2012

Danno-conseguenza da uccisione di congiunto


"E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento; tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti (Cass. 19 agosto 2003, n. 12124; per un ulteriore approfondimento del principio sul tema generale della liquidazione del danno non patrimoniale nella più recente accezione accolta dalla giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. SU 11 novembre 2008, n. 26972). La sentenza impugnata che, tenendo conto dei criteri tabellari in uso, ha liquidato la medesima somma in favore di ciascuno dei nipoti non solo è stata resa in violazione di legge, ma è anche viziata da contraddittoria motivazione. Infatti, il giudice nel capitolo 3 (dalla pag. 8 alla pag. 12) prima afferma che "non par dubbio alla Corte che, tenuto conto della ampiezza della famiglia dei signori P.M. e N.C. (determinata dall'elevato numero dei figli e dei rispettivi nuclei familiari) e della cultura e tradizione dei luoghi d'origine dei medesimi ((OMISSIS) in provincia di (OMISSIS)), connotati da elevato tasso di emigrazione per ragioni lavorative, il danno da perdita del legame parentale debba essere riconosciuto anche ai nipoti (per la perdita dei nonni)". Poi spiega, con dovizia di particolari e facendo ampio riferimento alla giurisprudenza di questa Corte, che il c.d. danno parentale non è rinvenibile in re ipsa, che esso deve essere liquidato in base a criteri d'equità circostanziata, secondo le allegazioni e le prove fornite dal danneggiato e tenuto conto della diversa ampiezza e consistenza del rapporto parentale, in termini di intensità e protrazione nel tempo.

Ciononostante, quando perviene alla liquidazione, la effettua in maniera indiscriminata in favore di ciascun nipote, con il mero ricorso al metodo tabellare; in tal modo dimostrando di non avere svolto alcuna individuale indagine, neppure in via presuntiva, circa l'intensità del rapporto sussistente tra i nonni i ciascuno dei nipoti; tanto più che non è neppure possibile ipotizzare (anche presuntivamente) che così numerosi nipoti fossero tutti nel medesimo rapporto con i nonni (la ricorrente fa rilevare che molti di essi sono nati e cresciuti all'estero).

Sicchè, è agevole rilevare che il giudice ha disapplicato gli esatti principi da se stesso affermati."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14931

2 commenti:

Unknown ha detto...

Bisogna pertanto ritenere che la Cassazione abbia operato una apertura rispetto l'essenziale requisito della convivenza (inteso quale condizione indispensabile affinché possa sussistere danno risarcibile) imposto con la precedente pronuncia n.4253/2012?
Francesco Oddo

Unknown ha detto...

Possiamo quindi ritenere che la Cassazione abbia operato un'apertura rispetto al requisito imprescindibile della convivenza (per configurare danno in capo al nipote) previsto con la sentenza n.4253/2012?
Riterrei corretta tale nuova chiave di lettura posto che appare surreale che un nipote, sebbene non convivente, non possa ritenersi "leso" dalla perdita del nonno/a.
Francesco Oddo