08 settembre 2012

Esecuzione del creditore nei confronti di più obbligati


"Con il quarto motivo (violazione e erronea applicazione del principio di diritto emanato dalla Suprema Corte di cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 9148 dell'8 agosto 2008, con riferimento all'applicazione del principio generale delle obbligazioni tra condebitori - art. 360 c.p.c.) il ricorrente invoca l'applicazione del principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite con la sentenza indicata, per cui erroneamente il giudice dell'appello avrebbe ritenuto applicabile nella specie la presunzione di cui all'art. 1294 c.c., trattandosi a suo avviso, di obbligazioni divisibili. In merito va detto quanto segue.

A prescindere dal fatto che il principio enunciato dalle Sezioni Unite verte in tema di condominio, va sottolineato che il B. ebbe a garantire insieme ai cedenti gli acquirenti per i debiti sociali e non limitatamente alle quote come si desume dal tenore letterale della clausola gli alienanti garantiscono che la società non è protestata e danno manleva agli acquirenti per le passività fino ad oggi maturate comprese quelle fiscali (v, p.6-7 sentenza impugnata), per cui la censura va disattesa.

Infatti, va affermato il principio secondo cui la ratio dell'art. 1294 c.c. è quella di tutelare l'interesse del creditore a disporre, ai sensi dell'art. 1292 c.c., della facoltà di una sola esecuzione nei confronti del patrimonio prescelto, ove più di uno siano gli obbligati e le parti contrattualmente nella loro autonomia abbiano previsto una non parzialità della assunta obbligazione."

Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-09-2012, n. 14930

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