14 luglio 2017

Non fondata l'illegittimità costituzionale delle condizioni per l'indennità di disoccupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato [iscrizione per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri].

"Contrariamente all’assunto del giudice rimettente, il tenore letterale dell’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949, non solo non preclude l’opposta interpretazione secondo cui i menzionati 102 contributi giornalieri possono essere accreditati al lavoratore anche in uno solo dei due anni «per il quale è richiesta l’indennità e nell’anno precedente», ma, al contrario, la conferma come quella corretta. La disposizione censurata, infatti, richiedendo un accredito «complessivo» di 102 contributi giornalieri, esige soltanto che l’insieme dei contributi accreditati nei due anni di riferimento sia di 102 unità, ma non che queste siano suddivise tra tali due anni. Questa conclusione appare confermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che, a proposito del requisito dei 102 contributi giornalieri, ha ritenuto che essi devono essere accreditati «nel […] biennio» (Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 3617 del 2003; sezione seconda, sentenze n. 1226 del 1972 e n. 2066 del 1967), considerando, quindi, lo stesso in modo unitario.
Alla stessa conclusione – fondata su comuni canoni ermeneutici – si giunge, del resto, anche considerando che, tra le possibili interpretazioni della disposizione censurata, deve essere preferita quella che, escludendo la violazione degli invocati artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., risulta conforme a Costituzione.
Attribuendo all’art. 32, primo comma, della legge n. 264 del 1949 il corretto significato ora prospettato, deve in effetti escludersi che la disciplina dell’indennità di disoccupazione da esso dettata per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato si traduca in un trattamento incongruo per questi ultimi, tale da privarli, «nelle ipotesi in cui la cessazione involontaria del loro rapporto di lavoro intervenga a ridosso della conclusione dell’anno di riferimento», del diritto al sostegno previdenziale, e che essa, per tale privazione, discrimini i detti lavoratori agricoli rispetto alla generalità degli altri lavoratori a tempo indeterminato. In situazioni analoghe a quella oggetto del giudizio a quo – che sono all’origine del dubbio di legittimità costituzionale del rimettente – il lavoratore agricolo a tempo indeterminato potrà infatti ottenere l’indennità di disoccupazione agricola per l’anno «per il quale [essa] è richiesta» (nel caso del giudizio a quo, il 2013), dato che, pur in mancanza di contributi accreditati in tale anno, avendo lavorato per l’intero anno «precedente» (nel caso del giudizio a quo, il 2012), ha senz’altro conseguito, in tale solo anno, il necessario accredito «complessivo» di almeno 102 contributi giornalieri.
Non è superfluo ribadire che il regime peculiare del trattamento di disoccupazione per i lavoratori agricoli prevede l’erogazione dell’indennità nell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento della cessazione del rapporto di lavoro (sentenza n. 53 del 2017).
La disciplina denunciata si sottrae, pertanto, alle censure di violazione sia dell’art. 3, primo comma, Cost. – sotto entrambi i profili prospettati dall’ordinanza di rimessione – sia dell’art. 38, secondo comma, Cost."

Corte Costituzionale, Sentenza 194/2017 - Norme impugnate: Art. 32, c. 1°, della legge 29/04/1949, n. 264.

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