Anche con riguardo ai restanti comportamenti compresi nell'abuso di mezzi di correzione le valutazioni della Corte territoriale sono in sintonia con gli approdi della giurisprudenza, secondo la quale (Sez. 6^, n. 34492 del 14/6/2012, Rv. 253654) integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell'insegnante che umilii, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravita del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità. Ed in tal senso si è determinata la Corte di merito nella valutazione di episodi non isolati e coinvolgenti un numero significativo di allievi, pur sempre tenendo conto che il comportamento scolastico di tutti o parte degli allievi potesse non essere corretto, come lamentato dalla prevenuta nelle sue difese.
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16/07/2015) 01-12-2015, n. 47543
Sito di informazione giuridica a fini divulgativi. Segui il "blawg" dell'Avv. Maurizio Storti, Avvocato Cassazionista. Il blawg (o legal blogging) nato dall'unione delle due parole "blog" e "law" è finalizzato ad agevolare la comprensione, per tutti gli utenti interessati, dei temi di diritto e delle vicende "legali" così come fotografate dalla Corte di Cassazione, dalle Corti e dai Tribunali di merito i quali, con il loro diritto c.d. vivente, integrano le norme scritte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento