Nell'ipotesi di adempimento parziale dell'obbligazione da parte di uno dei coobbligati solidali, con relativa quietanza rilasciata dai creditori senza alcuna riserva di questi di agire verso lo stesso debitore per il residuo, è integrata la fattispecie di presunzione di rinuncia alla solidarietà disciplinata dall'art. 1311 c.c., n. 1, e conseguente conservazione dell'azione in solido verso gli altri obbligati solidali ai sensi del primo comma dello stesso articolo, non assumendo rilievo la riserva di agire verso gli altri obbligati ai sensi dell'art. 1301 c.c., che regola la diversa fattispecie di remissione del debito a favore di uno dei debitori solidali.
Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-01-2015, n. 1453
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