15 dicembre 2013

Responsabilità dell’ente per l’infortunio del pedone e la c.d. comparative negligence

I motivi sono fondati nei limiti di cui in appresso.

Ed infatti, superato l'orientamento giurisprudenziale formatosi sulla scia della sentenza n. 156 del 1999 della Corte costituzionale secondo la quale i limiti di operatività di uno dei particolari criteri di imputazione previsti dall'art. 2051 cod. civ. è l'effettività del rapporto di custodia, prima ratio su cui è imperniata la sentenza della Corte di merito, la giurisprudenza di legittimità è ormai orientata nel senso che la responsabilità dell'ente proprietario della strada prescinde dalla maggiore o minore estensione della rete e deve invece esser accertata o esclusa in concreto in relazione alle caratteristiche della stessa, alle condizioni in cui solitamente si trova, alle segnalazioni di attenzione, e all'affidamento che su di esse fanno gli utenti, tra cui gli interventi di manutenzione, secondo criteri di normalità.

Pertanto spetta all'ente proprietario provare di aver assolto, con efficace diligenza, gli oneri di organizzazione dell'attività di sorveglianza per garantire la sicurezza dell'uso della strada, comprese le opportune indicazioni di attenzione nel caso di dislivelli accentuati della pavimentazione, e dell'attività di manutenzione della stessa onde eliminare le anomalie più pericolose e prevedibili in ragione del materiale di rivestimento, quale il basolato, per sua natura non regolare e stabile, potenziando di conseguenza diligentemente anche l'illuminazione notturna e la pulizia della strada onde consentirne la visibilità.

Al contempo è onere della danneggiata provare che, soprattutto se a conoscenza dello stato dei luoghi, ha prestato la dovuta attenzione nell'uso della strada, nelle particolari condizioni di tempo - ora notturna - in cui è accaduto l'infortunio, avuto riguardo anche al tipo di calzatura quella sera indossato, in applicazione del principio secondo cui la cosa intrinsecamente pericolosa assume tanto minore efficienza causale dell'evento quanto più il possibile pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato (Cass. 19 febbraio 2008, n. 4279, 14 febbraio 2013 n. 3662). Infatti è da riaffermare che i danni da caduta sono originati da incidenti a prevenzione bilaterale in cui sia danneggianti che vittime devono adottare opportune misure preventive idonee a diminuire i rischi di incidenti (c.d. comparative negligence).

Pertanto il ricorso va accolto, la sentenza di appello va cassata, e la causa rinviata per nuovo esame di merito alla luce dei principi suesposti.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-11-2013, n. 24793


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