24 dicembre 2013

Pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/71: vale solo il reddito del soggetto interesato. Dal 28 giugno 2013 il reddito del coniuge non influisce

Su questo quadro normativo e giurisprudenziale si innesta il recente intervento del legislatore che con il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA.) e altre misure finanziarie urgenti all'art. 10, comma 5, ha inserito dopo il D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, una ulteriore disposizione con la quale si specifica che "Il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui alla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, è calcolato con riferimento al reddito agli effetti dell'IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte".

La nuova norma interviene a chiare lettere ed individua quindi, anche per la pensione di inabilità, nel solo reddito dell'invalido il parametro in base al quale verificare l'esistenza del diritto alla prestazione assistenziale.

La disposizione dell'art. 10, comma 5, si completa con quanto disposto al successivo comma 6, della stessa norma dove si prescrive che "La disposizione del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663, art. 14 septies, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, introdotta dal comma 5, si applica anche alle domande di pensione di inabilità in relazione alle quali non sia intervenuto provvedimento definitivo e ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della presente disposizione, limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, senza il pagamento di importi arretrati. Non si fa comunque luogo al recupero degli importi erogati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, laddove conformi con i criteri di cui al comma 5".

Così facendo il legislatore ha inteso definire un nuovo regime reddituale senza, tuttavia, pregiudicare le posizioni di tutti quei soggetti che avendo presentato domanda nella vigenza della precedente normativa (da interpretarsi nei termini più sopra riportati) non avessero ancora visto la definizione in sede amministrativa del procedimento ovvero fossero parti di un procedimento giudiziario ancora sub iudice.

Quasi a ribadire il suo carattere innovativo, poi, la norma precisa che il diritto alla pensione, sulla base dei nuovi requisiti stabiliti, decorrerà solo dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione (28.6.2013) e soggiunge che non possono essere pagati importi arretrali sulle prestazioni riconosciute precisando quindi che, ove tale pagamento sia già intervenuto, le somme erogate non sono comunque recuperabili purchè il loro riconoscimento sia intervenuto prima della data di entrata in vigore del nuovo requisito reddituale e risulti comunque rispettoso dello stesso.

Sebbene l'intervento del legislatore presenti qualche ambiguità, tuttavia ritiene la Corte che dallo stesso possano tirarsi i seguenti principi che indirizzano sia l'attività amministrativa che quella giudiziaria, anche con riguardo ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, più volte richiamato.

Ed infatti in esito all'entrata in vigore delle citate disposizioni, dal 28 giugno 2013, si deve ritenere che:

- il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità sia condizionato oltre che dalla totale invalidità anche dal possesso di un reddito personale dell'invalido non superiore, per l'anno in corso ad Euro 16.127,30. - la disposizione si applica anche alle domande amministrative presentate prima del 28 giugno 2013 ed a tutte le domande giudiziarie non ancora definite.

- ove l'Istituto, anteriormente a tale data, abbia erogato ratei di prestazione, sia in via amministrativa che in esecuzione di un provvedimento giudiziario, le somme non sono ripetibili a condizione che il reddito personale dell'invalido fosse inferiore al limite annualmente previsto.

Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord., 12-12-2013, n. 27812

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/pdf2013/QuotidianoDiritto/_Allegati/2013/12/Cassazione%2027812%20_2013.pdf

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